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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.4
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00004
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 22 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 62'200, stabilito per apprezzamento, in mancanza di una dichiarazione del contribuente;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo, nel quale contestava la mancata concessione delle deduzioni dal reddito imponibile;
che, con decisione del 18 dicembre 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 19'518 in media annua;
che, in data 3 gennaio 2001, __________ __________ inviava alla Camera di diritto tributario la decisione su reclamo poc'anzi citata, unitamente ad altra documentazione (in particolare, certificati di salario);
che questa Camera, con scritto del 4 gennaio 2001, gli attribuiva un termine fino al 20 gennaio 2001, per manifestare la propria intenzione di ricorrere, adempiendo in tal caso i presupposti di cui all'art. 227 LT;
che, con lettera del 15 gennaio 2001, __________ __________ ha scritto alla Camera di diritto tributario quanto segue:
Io avanzo in termine per lettera raccomandata la protesta contro la fissazione (altezza della somma) del mio redito netto per la notifica di tassazione 1997/1998.
I documenti (collocamento, fotocopie del reddito annuale) sono già in Vostro posseso;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo
stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art.
140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in:
Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
che, come detto, il ricorrente, in data 3 gennaio 2001, si è limitato a trasmettere a questa Camera la decisione su reclamo appena intimatagli, cui erano uniti altri documenti, in particolar modo certificati di salario;
che, in tal modo, non erano chiaramente adempiute le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD), mancando sia le conclusioni sia le motivazioni del ricorso;
che la Camera ha pertanto impartito al contribuente un termine di grazia per emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il suo scritto sarebbe stato archiviato;
che il contribuente ha quindi inviato, nel termine impartitogli, un ulteriore scritto, che però non rispetta, a sua volta, i requisiti degli articoli 227 LT e 140 LIFD;
che la mera produzione di documenti non basta ad adempiere i presupposti di ammissibilità del ricorso, poiché, a tenore degli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 2 LIFD, essa è intesa a suffragare, ma non a sostituire la motivazione e le conclusioni del ricorso (CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998 in re I.S.);
che il ricorso è conseguentemente irricevibile;
che, a titolo abbondanziale, si deve comunque far notare al ricorrente che la decisione impugnata dovrebbe essere verosimilmente essere confermata anche qualora ne fosse consentito un esame nel merito;
che, infatti, in seguito al suo reclamo, l'autorità fiscale gli ha concesso tutte le deduzioni documentate, tanto è vero che il reddito imponibile è sceso da fr. 62'200 a fr. 19'518 (20'516 per l'IFD);
che, del resto, l'Ufficio di tassazione si è già manifestato alquanto generoso, entrando nel merito di un reclamo, che ben difficilmente può essere considerato conforme ai requisiti stabiliti dalla legge;
che, infatti, trattandosi, nel caso concreto, di una tassazione d'ufficio, i presupposti di ricevibilità del reclamo erano particolarmente severi: per l’art. 132 cpv. 3 LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
che, pur di fronte ad un reclamo dalla motivazione particolarmente scarna, l'Ufficio di tassazione è entrato nel merito, ammettendo deduzioni per un importo di rilievo;
che, a titolo ancor più abbondanziale, si deve altresì far notare al ricorrente che la documentazione da lui prodotta si riferisce agli anni civili 1997 e 1998, che servono da base di calcolo per la tassazione IC/IFD 1999-2000;
che essa è quindi del tutto irrilevante ai fini di un eventuale giudizio di merito, determinante essendo invece la documentazione relativa agli anni civili 1995 e 1996, che costituiscono la base di calcolo della tassazione litigiosa in questa sede.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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