AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.3
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00003
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2001
in materia di: revisione IC 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 27 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, inviandogliela all'indirizzo di __________ -__________, al quale fino ad allora era stata inviata tutta la corrispondenza.
La notifica veniva però rinviata al mittente con l'indicazione da parte dell'Ufficio postale tedesco "partito senza lasciare indirizzo".
Il / __________ 2000 l'Ufficio di tassazione provvedeva pertanto a notificare la tassazione nella forma degli assenti e, meglio, mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
1.2.
Il 18 ottobre 2000 __________ __________ e sua moglie __________ chiedevano la reintimazione della notifica di tassazione al loro domicilio di __________ -__________.
L'Ufficio di tassazione considerava il suddetto scritto alla stregua di una istanza di revisione e con decisione del 25 ottobre respingeva la domanda, argomentando che in concreto non era dato nessuno dei motivi di legge che legittimano la revisione.
1.3.
Il reclamo presentato dai contribuenti il 31 ottobre 2000 veniva respinto con decisione su reclamo del 20 dicembre 2000.
Avvertono che da oltre dieci anni sono proprietari di un appartamento di 2 locali e mezzo in Ticino, gravato da ipoteca e che nulla è cambiato a questo proposito nell'ultimo biennio.
Descrivono inoltre i diversi trasferimenti di domicilio, da __________ -__________ dapprima a __________ nel luglio del 1999 e in seguito all'interno del comune di __________, facendo presente d'aver avvertito tutte le autorità del cambiamento di domicilio.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).
4.1.
Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 191 LT; art.118 LIFD).
L'elezione di domicilio in Svizzera, segnatamente la designazione di un rappresentante nel nostro Paese appare indispensabile, non appena si pensi che una notifica postale all'estero in materia tributaria contrasterebbe con il diritto internazionale, poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re H.; inoltre Reimann/Zuppinger/
Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, nota 34 al paragrafo 116).
Alcuni Cantoni prevedono pertanto che al contribuente domiciliato all'estero, che non indica, malgrado la richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a ricevere gli atti fiscali, venga comminato che in caso di inadempienza la notifica sarà effettuata per via edittale. Analogamente il legislatore ticinese all'art. 189 cpv. 2 LT, in relazione alla notifica delle decisioni, stabilisce che se il contribuente è d'ignota dimora o se risiede all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (v. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione, p. 51; inoltre STF del 4 ottobre 1990 in re H).
4.2.
Gli articoli 189 cpv. 2 LT e 116 cpv. 2 LIFD prevedono che la decisione "possa" essere notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone, sicché all'autorità fiscale è concesso un margine di apprezzamento. Ciò presuppone tuttavia il rispetto del principio di proporzionalità. Si deve cioè pretendere dall'autorità che intraprenda un minimo di ricerche circa la dimora del contribuente (p. es. nel registro degli abitanti dell'ultimo domicilio); inoltre, una pubblicazione apparirebbe sproporzionata in caso di una permanenza all'estero di durata particolarmente breve (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 25 all'art. 116 LIFD).
4.3.
Nella fattispecie, l'ultimo domicilio noto all'autorità fiscale era quello di __________, dove l'Ufficio di tassazione ha effettivamente notificato la decisione di tassazione del 27 marzo 2000. La decisione è peraltro stata ritornata al mittente dalla Posta, con l'indicazione che il destinatario era partito senza lasciare il proprio nuovo indirizzo.
Già un precedente scritto, dell'11 febbraio 2000, con cui l'Ufficio di tassazione chiedeva al ricorrente informazioni sul reddito e sulla sostanza fuori Cantone, aveva avuto la stessa sorte.
Solo il 18 ottobre 2000 il contribuente si è fatto vivo con l'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova intimazione della decisione, comunicando di avere nel frattempo traslocato da __________ a __________ e poi, ancora, all'interno dello stesso comune, da __________ a __________.
Al momento della notifica della decisione contestata, per l'autorità fiscale il ricorrente era dunque, a tutti gli effetti, di ignota dimora: la corrispondenza all'ultimo domicilio noto non aveva più prodotto alcun effetto e non era stato comunicato il nuovo recapito né era stata conferita procura ad un rappresentante contrattuale.
L'iniziativa dell'Ufficio di tassazione, di procedere alla notifica per via edittale, appare quindi del tutto comprensibile.
4.4.
4.4.1. È vero che il ricorrente sostiene di avere comunicato il cambiamento d'indirizzo, scrivendo all'Ufficio di tassazione da __________. La lettera, con cui il contribuente avrebbe informato l'autorità fiscale del proprio trasferimento, non è tuttavia mai pervenuta all'Ufficio.
Per verificare se, comunque, il ricorrente non avesse avvertito almeno il Comune di __________ del proprio trasferimento, questa Camera si è informata presso il Controllo abitanti e l'Ufficio contribuzioni. Ha così potuto apprendere che neppure il Comune ove il ricorrente è proprietario dell'abitazione di vacanza era stato messo al corrente dell'intervenuto trasferimento. Anzi, la stessa autorità comunale, vedendo ritornare al mittente le lettere inviategli, aveva intrapreso di propria iniziativa delle ricerche nel Comune di origine del ricorrente, senza peraltro ottenere alcuna indicazione utile. Solo con scritto del 13 agosto 2000 il ricorrente ha comunicato al Comune di __________ il proprio nuovo indirizzo in Svizzera. Ai primi di settembre, le autorità comunali hanno così potuto informarne l'Ufficio di tassazione.
4.4.2. Prendendo poi posizione sulla lettera inviata loro dal presidente della Camera il 31 gennaio 2001, i ricorrenti ammettono implicitamente di non aver avvertito l'Ufficio di tassazione di __________ del cambiamento d'indirizzo, nella misura in cui asseriscono che la posta di __________ non avrebbe fatto proseguire per Uitikon la corrispondenza che veniva loro inviata al vecchio domicilio tedesco e che avevano notificato il trasferimento del domicilio (soltanto) al loro Comune di origine (quindi non a quello di __________) e al Consolato svizzero di Bonn.
4.4.3. In simili circostanze, si deve concludere che la pretesa comunicazione, inviata dal ricorrente all'Ufficio di tassazione al momento di lasciare __________, non solo non è minimamente provata, ma è anche del tutto inverosimile, proprio perché non è solo l'autorità fiscale ad essere stata da loro trascurata.
4.5.
In simili circostanze, non è ravvisabile alcuna violazione di un principio di procedura, che possa configurare un motivo di revisione della tassazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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