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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.1
Data decisione, Autorità: 27.06.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00001
Lugano 27 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, esercente, dichiarava un reddito aziendale di fr. 42'330.- di media annua;
che nella notifica di tassazione del 24 gennaio 2000 l’Ufficio di tassazione elevavano in via valutativa il reddito aziendale a fr. 80'000.- di media annua;
che a seguito del reclamo presentato dalla __________ __________ per conto del contribuente, l’Ufficio di tassazione disponeva una verifica fiscale, che confermava l’attendibilità del reddito aziendale esposto dall’Ufficio, che pertanto con decisione del 18 dicembre 2000 respingeva il reclamo;
-che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, ora assistito dalla __________ __________, contesta nuovamente il reddito aziendale espostogli dall’Ufficio di tassazione, chiedendo di essere sentito poiché l’Ufficio di tassazione non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi sulla verifica dopo il mancato accordo in sede di ispezione.
-che in occasione dell’udienza dell' 8 giugno 2001, dopo ampia discussione, nel corso della quale il contribuente e il suo rappresentante hanno preso posizione sulle risultanze della verifica, si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 60'000.- di media annua, tanto per il periodo litigioso in questa sede (1997-98), quanto per il successivo (1999-2000);
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 18 dicembre 2000 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 60'000.- di media annua e gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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