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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.217
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00217
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1972, nubile, di professione educatrice, domiciliata a __________ fino alla fine di agosto del 1999, ha lavorato nel corso nel 1997 e del 1998 alle dipendenze della __________ __________ __________ a __________, dove dimorava durante la settimana.
Nella dichiarazione d’imopsta IC/IFD 1999-2000 la contribuente chiedeva le seguenti deduzioni per spese professionali:
· spese di trasporto fr. 7'880.-
· spese di doppia economia domestica fr. 16'620.-
· spese professionali fr. 2'100.-.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 9 ottobre 2000, valida per l’IC limitatamente al periodo di domicilio nel Canton Ticino, vale a dire fino al 31 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 3'000.-, quella per doppia economia domestica a fr. 11'400.-, mentre concedeva integralmente la deduzione di fr. 2'100.- per altre spese professionali.
A seguito del reclamo presentato dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 27 novembre 2000, elevava la deduzione per spese di trasporto a fr. 7'880.-, confermando invece quella per doppia economia domestica in fr. 11'400.-.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede il riconoscimento integrale delle spese professionali chieste in deduzione dal reddito del lavoro. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Come emerge chiaramente dalla narrativa, desunta dalla dichiarazione d’imposta e dal relativo protocollo di tassazione e di decisione su reclamo, la divergenza consiste unicamente nella determinazione dell’ammontare della deduzione per doppia economia domestica. L’Ufficio di tassazione l’ha infatti ammessa nella misura di (soli) fr. 11’400.- e non in quella (chiesta dalla ricorrente) di fr. 16'620.-.
Praticamente l’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione delle spese necessarie per la locazione di una camera (fr. 7'200.-), le spese per il pasto serale fuori casa in ragione di fr. 2'800.- e le spese per il pasto di mezzogiorno presso la mensa dell’Istituto in ragione di fr. 1'400.-.
4.1.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommens-
steuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4.2.
4.2.1.
Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr. art. 5 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998).
E’ ammessa la deduzione dell’ affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’ articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 5 cpv. 2 DE).
4.2.2.
Analoga normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.3.
4.3.1.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’ attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).
La deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l’ anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l’ anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’ anno (cfr. art. 4 cpv. 2 DE).
Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1’400.-- l’ anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr. 4’200.-- l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 LT).
4.3.2.
Analoga normativa è prevista dal diritto federale. L'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza, con riferimento all'art. 6 cpv. 1 lett. a, prevede che le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione nell'ambito delle deduzioni forfetarie fissate conformemente all'articolo 3, dato che è esclusa la giustificazione di spese più elevate (cfr. anche art. 9 cpv. 2 Ordinanza), quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve.
Se poi il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti, distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza). Nessuna deduzione è invece ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3 Ordinanza).
Va infine rilevato che l'ammontare delle deduzioni, periodicamente fissato dal Consiglio federale conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza coincidono esattamente con quelle prevista dal DE del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998.
4.4.
Venendo ora al caso concreto, l'Ufficio di tassazione ha stabilito la deduzione per le spese di alloggio e doppia economia domestica conformemente alla surriferita normativa, concedendo una deduzione annua per la camera di fr. 7'200.- e per doppia economia domestica di fr. 4'200.-, ritenuto che dal certificato di salario emerge che la ricorrente poteva prendere i pasti presso la mensa dell'istituto in cui lavorava.
4.5.
Viste le spiegazioni che precedono, questa Camera non può quindi far altro che confermare la decisione dell'Ufficio di tassazione, in quanto aderente alla normativa applicabile.
È quindi verosimile che al cospetto di una più puntuale motivazione della decisione su reclamo, il presente ricorso sarebbe stato evitabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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