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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.216
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00216
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2000
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il Pretore di __________ con sentenza del 29 dicembre 1999 dichiarava sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________;
che nella convenzione omologata dal Pretore le parti convenivano il trasferimento del fondo part. n. __________ RFD di __________, sul quale sorge la casa d'abitazione, a __________ __________ __________;
che il 25 febbraio 2000 l'avv. __________ presentava all'Ufficio dei registri di __________ la relativa istanza di trapasso (a seguito di sentenza di divorzio);
che il 13 marzo 2000 __________ __________ presentava la dichiarazione d'imposta sugli utili immobiliari, limitandosi a indicare quale valore di acquisto l'importo di fr. 162'295.-, vale a dire il valore di stima di venti anni prima;
che il 26 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente la tassazione sugli utili immobiliari, correggendo d'ufficio il valore di stima di venti anni prima in fr. 171'058.- e aggiungendo sempre d'ufficio quale costo d'investimento un importo di fr. 40'000.-, determinato peritalmente, relativo alla costruzione di un garage;
che con reclamo del 13 settembre 2000 il contribuente, facendo riferimento a un colloquio di due giorni prima presso l'Ufficio di tassazione, rilevava che si era già presentato a metà agosto presso l'Ufficio di tassazione e che credeva pertanto che quel colloquio fosse registrato quale reclamo;
che, sempre nel reclamo del 13 settembre, sviluppa numerose altre considerazioni, tra cui quella di non aver potuto lasciare sguarnito l'ufficio della sua ditta durante il mese di agosto, delle quali sarà detto in seguito, per quanto necessario;
che con decisione del 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in quanto tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'annullamento della suddetta decisione su reclamo e conseguentemente la deduzione di ulteriori spese di miglioria, che stima in fr. 111'000.-;
che l'Ufficio di tassazione con osservazioni del 5 gennaio 2000 propone la reiezione del ricorso, rilevando abbondanzialmente che i costi delle asserite migliorie non sono minimamente stati provati;
che all'udienza del 21 febbraio 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);
che, nella fattispecie, la tassazione è stata notificata al contribuente in data 26 luglio 2000 ed il reclamo del 13 settembre 2000 è pertanto chiaramente tardivo;
che il ricorrente non invoca nessuno dei motivi di restituzione del termine previsti dall'art. 192 LT né vi sono elementi che inducano a ritenere adempiuto uno di essi;
che egli ritiene tuttavia di avere inoltrato un reclamo tempestivo, essendosi presentato presso l'Ufficio di tassazione prima della scadenza del termine di trenta giorni, manifestando il proprio dissenso;
che tale argomentazione non può tuttavia essere accolta, per il fatto che la legge richiede non solo che il reclamo sia presentato per scritto (art. 206 cpv. 1 LT) ma anche che il reclamante indichi, nell'atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti probatori siano allegati o designati esattamente (art. 206 cpv. 2 LT);
che, per questi ultimi requisiti formali, è poi previsto che, se il reclamo non li soddisfa, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell' irricevibilità (art. 206 cpv. 2 ultima frase LT);
che, cioè, l'Ufficio cadrebbe effettivamente in un eccesso di formalismo, se si limitasse a dichiarare irricevibile il reclamo senza attribuire al reclamante un termine per sanare i difetti dello stesso;
che tuttavia la forma scritta, per manifestare in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione, è condizione minima di ricevibilità del reclamo, il cui difetto non può essere sanato con un termine di grazia, tanto più che ne è fatta espressa menzione in calce alla decisione di tassazione ("Contro la presente decisione potete reclamare per iscritto allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla notifica");
che, d'altronde, ci si domanda come potrebbe l'autorità fiscale attribuire ad un contribuente un termine per emendare un reclamo, quando non le è stata resa nota la sua intenzione di impugnare la decisione;
che dall'incarto non emergono circostanze che possano far ritenere che il ricorrente sia stato in qualche modo indotto dal funzionario dell'Ufficio di tassazione di __________ incaricato dell'esame delle tassazioni in materia di imposta sugli utili immobiliari ad astenersi in buona fede dal presentare reclamo per iscritto e che nemmeno ne sono emerse in occasione dell'udienza, alla quale ha presenziato anche il funzionario in questione;
che la decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, appare dunque legittima, con la conseguenza che la tassazione si deve considerare passata in giudicato e vincolante anche per la Camera di diritto tributario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali (tassa di giustizia e spese di cancelleria) in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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