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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.212
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00212
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è stato domiciliato nel Canton Ticino dal 1° maggio al 31 dicembre 1998, periodo durante il quale ha svolto l'attività di giocatore per __________ __________ __________;
che, notificandogli la tassazione IC 1997/98, per il periodo di assoggettamento, con decisione del 20 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 113'343 in media annua;
che, con tempestivo reclamo, il contribuente contestava la mancata concessione delle deduzioni per spese professionali, nella misura richiesta nella dichiarazione fiscale;
che l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 20 novembre 2000, nella quale argomentava sostanzialmente che, risultando dal certificato di salario un rimborso spese forfetario di fr. 4'000, non vi era spazio per la concessione di ulteriori deduzioni fiscali per le stesse spese;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ammette di avere beneficiato del rimborso spese, ma asserisce che lo stesso si riferirebbe alle spese di trasferta in automobile, mentre dovrebbe ancora essere riconosciuto il costo dei pasti fuori casa;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD);
che in materia di imposta federale diretta, secondo l'art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (lett. b);
che analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);
che l'autorità fiscale, nella decisione impugnata, non ha negato che il ricorrente abbia dovuto consumare regolarmente un pasto fuori casa, nel periodo fiscale in cui è stato assoggettato all'imposta nel Canton Ticino, ma si è limitato a compensare, per così dire, tale deduzione con l'importo di fr. 4'000, costitutivo di un rimborso spese, concesso dall'HCL e non assoggettato all'imposta;
che, infatti, per gli articoli 17 LIFD e 16 LT, sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro;
che sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti;
che, in verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati, mentre, quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277, Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; AA.VV., Kommentar um Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.);
che l'autorità fiscale avrebbe dunque dovuto chiarire la natura del rimborso spese in questione e decidere, di conseguenza, se non assoggettarlo all'imposta quale integrazione di salario, senza che tale questione dovesse essere confusa con quella, ben diversa, della deduzione delle spese di doppia economia domestica;
che, infatti, il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO) e tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393);
che, fino a prova contraria, non si può presumere che il rimborso in questione non si riferisca a spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare al lavoratore, per esempio in relazione a trasferte di lavoro;
che questo giudice ritiene comunque giustificato, per ragioni di economia di giudizio, rinunciare a rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, per intraprendere le verifiche necessarie, in considerazione del fatto che l'importo della deduzione fatta valere è piuttosto contenuto e la differenza di imposta che dipende da tale verifica lo è ancora di più, dato il limitato periodo di assoggettamento;
che, pertanto, è ammessa la deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno, nella misura di fr. 2'800 in media annua.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 novembre 2000 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 2'800 per doppia economia domestica.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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