AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.201
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00201
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2000
in materia di: IC 97/98, 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 25 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, contribuente limitatamente imponibile nel Canton Ticino dal 16 febbraio 1997 in quanto proprietario di sostanza immobiliare, la tassazione IC 1997-98 (a valere dall'inizio dell'assoggettamento in Ticino);
che il 25 settembre successivo l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente pure la tassazione IC 1999-2000;
che il 26 settembre il contribuente inviava all'Ufficio di tassazione una lettera in lingua tedesca, con la quale produceva la dichiarazione d'imposta 1997-98 presentata nel Cantone di domicilio (__________), chiedendo un riesame delle notifiche IC 1997-98 e 1999-2000;
che con lettera raccomandata del 2 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione invitava il ricorrente a tradurre in italiano il reclamo entro il 15 ottobre, con l'avvertenza che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che con due distinte decisioni del 20 (IC 1997-98) e del 27 novembre 2000 (IC 1999-2000) l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente avverte d'aver spedito per lettera semplice la traduzione in italiano del reclamo il 12 ottobre 2000 ad un funzionario dell'Ufficio di tassazione di Locarno e in copia, ma sempre per lettera semplice, alla cancelleria del Comune di __________;
che questa Camera ha assunto ulteriori informazioni sia presso l'Ufficio di tassazione di __________ sia presso la cancelleria del Comune di __________ allo scopo di rintracciare lo scritto (traduzione) che il ricorrente afferma d'aver inviato per lettera semplice alle due succitate autorità;
che questa ricerca ha dato esito negativo;
che quindi il ricorrente è stato avvertito che il suo ricorso aveva scarsissime possibilità di esito positivo e invitato nel contempo a confermare entro dieci giorni se, in simili condizioni, intendeva mantenerlo;
che lo scritto della Camera è rimasto senza risposta;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
che l'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato costituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455);
che sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
che pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che la mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
che secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
che la regola del trilinguismo si applica soltanto ai servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208);
che, infine, una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che nel caso in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio di tassazione il 20 risp. il 27 novembre 2000 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le notifiche di tassazione IC 1997-98 e 1999-2000, poiché non ha pacificamente ossequiato il termine impartitogli per tradurre in italiano il reclamo presentato in lingua tedesca;
che il ricorrente pretende invece d'aver inviato la traduzione all'Ufficio di tassazione di __________ il 12 ottobre e in pari data anche alla cancelleria comunale di __________;
che le ricerche in tal senso non hanno sortito alcun esito;
che il ricorrente afferma d'aver inviato la traduzione per lettera semplice;
che l'onere di provare l'effettivo invio della traduzione spetta al ricorrente, ma che, non avendo scelto l'invio per lettera raccomandata, non è in grado di provare l'avvenuta spedizione (Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
che è comunque singolare che non si trovi traccia della traduzione nemmeno presso l'autorità comunale di __________, al quale il ricorrente afferma d'aver spedito copia della traduzione;
che, stando così le cose, la Camera di diritto tributario non può che confermare le decisioni di irricevibilità pronunciate dall'Ufficio di tassazione il 20 risp. Il 27 novembre 2000.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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