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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.179
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00179
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha svolto, fino al 31 luglio 1998, l'attività di magazziniere presso la __________ __________ di __________.
A partire dal 1° agosto 1998, il contribuente è stato licenziato ed ha iniziato a beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Nello stesso mese di agosto, il suo ultimo datore di lavoro gli ha versato una indennità di fine rapporto di fr. 6'000, calcolata nella misura di fr. 750 per ognuno degli otto anni di lavoro presso la __________ __________, ed una "indennità di continuità" di fr. 12'150.
Il contribuente impugnava la decisione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, argomentando che l'autorità fiscale avrebbe a suo tempo garantito agli amministratori della __________ __________ che il capitale di liquidazione sarebbe stato tassato con un'aliquota più favorevole di quella applicata al reddito del lavoro.
L'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 ottobre 2000, nella quale sosteneva fra l'altro quanto segue:
Secondo le norme vigenti, le indennità d'uscita, destinate a dipendenti che lasciano la ditta senza beneficiare del pensionamento anticipato, hanno lo scopo di attenuare le difficoltà economiche, umane e sociali che si presentano a quei dipendenti che si trovano senza lavoro. Proprio perché queste indennità vengono elargite allo scopo di limitare la portata delle difficoltà personali ed economiche a cui vanno incontro le maestranze toccate dal licenziamento, situandosi come prestazioni aggiuntive alle usuali prestazioni previdenziali, sono da imporre quali indennità per cessazione d'attività o il mancato esercizio di un'attività in virtù degli art. 22 lett. c) LT e 23 lett. c) LIFD.
Visto quanto precede l'importo di fr. 18'150.– deve essere imposto in media annua (fr. 9'075.–) secondo gli art. 22 lett. c) LT e 23 lett. c) LIFD.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che le indennità ricevute alla cessazione dell'attività lucrativa dipendente siano assoggettate all'imposta con le aliquote previste per le prestazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT e LIFD) o per le prestazioni in capitale di carattere previdenziale (art. 38 LT e LIFD). Spiega, fra l'altro, di avere cercato un nuovo impiego per un anno, dopo il licenziamento, e di avervi poi rinunciato, decidendo di intraprendere un'attività in proprio, dalla quale ricava comunque un reddito nettamente inferiore. Ciò giustifica a suo avviso l'attenuazione delle aliquote. Osserva poi che l'amministratore della __________ __________ avrebbe avuto la garanzia dall'autorità fiscale che sarebbero stati applicati gli articoli 37 e 38.
3.2.
Nelle proprie osservazioni del 15 dicembre 2000, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino propone di respingere il ricorso. L'applicazione dell'art. 37 LT sarebbe infatti limitata alle prestazioni in capitale che sostituiscono prestazioni ricorrenti future, mentre l'art. 38 LT sarebbe previsto solo per i capitali di carattere previdenziale.
3.3.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni, con osservazioni del 17 gennaio 2001, concorda con la Divisione quanto all'inapplicabilità degli articoli 37 e 38 LIFD, ma propone comunque l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all'autorità di tassazione, per il fatto che nei confronti del ricorrente avrebbe dovuto essere intrapresa una tassazione intermedia per mutamento di professione, con la conseguenza che le prestazioni litigiose dovrebbero sottostare all'imposta annua prevista per la fine dell'assoggettamento ed i casi di tassazione intermedia.
Gli atti del procedimento verranno retrocessi all'Ufficio di tassazione, affinché:
· emetta una tassazione intermedia per mutamento di professione dall' 1° agosto 1999;
· stralci dalla tassazione ordinaria 1999/2000 (a valere fino al 31 luglio 1999) la parte relativa all'indennità di uscita;
· imponga l'indennità di uscita versatagli dalla __________ __________ in base all'art. 57 LT e 47 LIFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti e, meglio, conformemente al consid. 4.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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