AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.161
Data decisione, Autorità: 07.11.2000, CDT
Incarto n. 80.2000.00161
Lugano 7 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 111/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 10 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione le concedeva invece soltanto una deduzione di fr. 5'000.- di media annua, considerando in larga misura esigibile l’uso del mezzo pubblico.
L’Ufficio di tassazione con decisione del 14 agosto 2000 respingeva il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle spese di trasporto occasionatele dall’uso della propria automobile in ragione di fr. 9'240.-, ribadendo la necessità dell'uso a dipendenza dei turni di lavoro.
3.2.
All'udienza del 19 ottobre 2000, dopo discussione, tenuto conto delle particolarità del caso, si è convenuto di elevare la deduzione per spese di trasporto a fr. 7'500.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 3.2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster