AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2000.148
Data decisione, Autorità: 08.05.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00148
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2000
in materia di: IC/IFD 98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: lic. jur. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel quadro delle misure flessibili di politica del personale per la riorganizzazione di __________ __________, __________ __________ __________ il 30 marzo 1998 stipulava con __________ __________ un accordo sul versamento di un’indennità di buonuscita dell’importo di fr. 168'824.-.
Il termine di partenza veniva stabilito per il 31 ottobre 1998.
L’Ufficio di tassazione di __________ procedeva pertanto all’ allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’ attività, a valere dal 1° novembre al 31 dicembre 1998, in cui stralciava dai redditi dei coniugi __________ il reddito della moglie. La relativa tassazione, notificata il 14 settembre 1998, passava incontestata in giudicato.
1.2.
Successivamente, il 17 gennaio 2000, l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro un reddito d’altra fonte di fr. 84'412.- di media annua, pari alla metà dell’indennità di buonuscita.
1.3.
A seguito del reclamo del 24 gennaio 2000 dei coniugi __________, l’Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto il parere del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, emetteva, in data 27 luglio 2000, due notifiche d’imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso d’intermedia, l’una in materia di IC (art. 57 LT), l’altra in materia di IFD (art. 47 LIFD), con cui assoggettava l’importo dell’indennità di buonuscita. Di conseguenza, con decisione del 14 agosto 2000, accoglieva il reclamo, stralciando dalla tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 il reddito d’altra fonte.
1.4.
Il 20 agosto 2000 i coniugi __________ presentavano reclamo contro le suddette notifiche di tassazione, chiedendone in via principale l’annullamento e in via subordinata la riforma nel senso che l’imposta venga stabilita in applicazione degli artt. 38 LT e 38 LIFD e subordinatamente degli artt. 37 LT e 37 LIFD. I reclamanti si dichiaravano inoltre d’accordo a priori che il reclamo venisse trasmesso alla Camera di diritto tributario per evasione diretta, qualora l’Ufficio di tassazione lo avesse ritenuto opportuno.
1.5.
Con lettera del 23 agosto 2000 l’Ufficio di tassazione trasmetteva a questa Camera il reclamo per la decisione di merito.
Il reclamo/ricorso veniva pertanto intimato dapprima al Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, che prendeva posizione con osservazioni del 10 ottobre, sulle quali i ricorrenti si esprimevano con memoria del 23 ottobre successivo. Il reclamo veniva poi intimato anche al Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, che a sua volta prendeva posizione con osservazioni del 13 novembre 2000.
2.1.1. Secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 22 lett. c LT, di identico tenore, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività.
L’applicazione di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti a delimitare l’applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle liquidazioni in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono essere erogate ai lavoratori per compensare la cessazione dell’attività o quale controprestazione per la rinuncia a esercitare un’attività (Zigerlig/Jud [in Zweifel,Athanas], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 23, p. 260; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p. 109).
2.1.2. Tuttavia, secondo l’art. 47 cpv. 1 LIFD, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2 (vale a dire gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione di elementi di sostanza commerciale), le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche (art. 37 LIFD), i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto (art. 23 lett. c, d ed e LIFD), che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.
2.1.3. Analogamente, secondo l’art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall’ articolo 17 capoversi 2 e 3 (utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione di elementi di sostanza commerciale [cpv. 2], risp. di immobili fino a concorrenza delle spese d’investimento [cpv. 3]), le liquidazioni in capitale dell’ articolo 37 (vale a dire le liquidazioni sostitutive di prestazioni ricorrenti), gli indennizzi previsti dall’ articolo 22 lettere c e d (vale a dire gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività [lett. c], risp. per il mancato esercizio di un diritto [lett. d]), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un’ imposta annua intera con l’ aliquota applicabile unicamente a questi redditi.
2.2.
Secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
2.3.
2.3.1. L’art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un’imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo l’ articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso 2 (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’ imposta è calcolata con l’ aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’ importo della prestazione in capitale. L’aliquota minima è del 2 per cento.
2.3.3. L’art. 38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l’ imposizione separata delle prestazioni in capitale secondo l’art. 22 (vale a dire i proventi da fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
Tali prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i "versamenti analoghi" (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
L'aliquota è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l’art. 36 (vale a dire su un quinto dell’ aliquota normale).
Nel caso in esame, in discussione è la natura giuridica della prestazione (denominata indennità di uscita) di fr. 168'864.- erogata da __________ alla ricorrente a dipendenza della sua partenza volontaria per il 31 ottobre 1998 a seguito della soppressione del suo posto di lavoro nel quadro delle direttive 96/2000 per misure flessibili di politica del personale nel contesto della riorganizzazione di __________ __________. L’indennità complessiva versata ad __________ __________ comprendeva una parte di salario e, meglio, fr. 63'736.-, come tale assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG (cfr. accordo del 30 marzo 1998; lettera __________ dell’11 luglio 1998).
3.2.
3.2.1. La Divisione delle contribuzioni ritiene per contro, rifacendosi al rapporto di maggioranza della Commissione tributaria del Gran Consiglio, che la tassazione separata con aliquota attenuata secondo gli artt. 38 LT e 38 LIFD è riservata alle prestazioni che assumono una connotazione previdenziale, ma non alle altre prestazioni del datore di lavoro, come la presente, che avrebbe invece carattere di indennità di buona uscita e che proprio perché tale deve essere tassata in media annua con gli altri redditi. Rileva inoltre che la dottrina più recente sarebbe incline a considerare le prestazioni erogate dai datori di lavoro nel quadro dei cosiddetti piani sociali aziendali come indennizzi tassabili secondo gli artt. 22 lett. c LT e 23 lett. c LIFD, con la conseguenza che in caso di fine assoggettamento o di tassazione intermedia la loro imposizione cadrebbe sotto gli artt. 57 LT e 47 LIFD. La Divisione delle contribuzioni ritiene infine, richiamandosi alla Circolare n. 3/1999 del 1° dicembre 1998, che l’importo versato da
alla ricorrente non rientrerebbe neppure tra le prestazioni non a carattere previdenziale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD.
3.2.2. Di analogo avviso è il Servizio giuridico dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, per il quale non tornerebbero applicabili né l’art. 38 LIFD, trattandosi in concreto non di prestazioni a carattere previdenziale, ma di prestazione in capitale concessa direttamente dal datore di lavoro alla dipendente, né l’art. 37 LIFD, mancando in concreto un obbligo originario di prestazione di natura contrattuale collettiva.
3.2.3. Per contro i ricorrenti rilevano che la prestazione denominata indennità di buona uscita, calcolata tenendo conto dell’età e dell’anzianità di servizio, è riservata soltanto a quei dipendenti che hanno deciso di sciogliere il contratto di lavoro, sempre che a quel momento non abbiano ricevuto dal datore di lavoro un’offerta di lavoro conveniente. L’indennità non può quindi essere paragonata a un salario - la Cassa federale di compensazione AVS ha, dal canto suo, deciso di prelevare i contributi solo su una parte dell’indennità -, ma viene corrisposta per compensare il disagio economico derivante dallo scioglimento unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro.
Ritengono quindi che, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT n. 309 del 30 dicembre 1994) e a quella zurighese, la prestazione ricevuta vada imposta secondo gli artt. 38 LT e 38 LIFD o, in subordine, secondo gli artt. 37 LT e 37 LIFD.
Occorre pertanto esaminare preliminarmente se l’importo versato da __________ alla ricorrente rientri tra i versamenti analoghi di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD con riferimento risp. agli artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD.
La legge non fornisce una definizione dei versamenti analoghi. Determinante è, secondo la dottrina, che tali versamenti (analoghi) abbiano carattere previdenziale. Proprio questo carattere costituisce il tratto che li distingue dalle prestazioni in capitale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD (Baumgartner, in: Zweifel/Atha-
nas, [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
4.2.
La nozione di “versamenti analoghi” è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza zurighese in relazione al § 37 StG-ZH in combinazione con il § 17 di detta legge, di tenore del tutto simile a quello dei corrispondenti artt. 38 LT e 38 LIFD.
All’imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale di carattere previdenziale la legge zurighese, non diversamente dalla nostra, assimila le prestazioni analoghe versate dal datore di lavoro.
È, in linea di principio, considerata analoga la prestazione che viene erogata nelle medesime circostanze di una liquidazione in capitale di un istituto previdenziale, perciò, di regola, quando si verifica un evento previdenziale, vale a dire un caso di pensionamento, invalidità o decesso (StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121). In altre parole, è considerata analoga la prestazione in capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito dell’età, dell’invalidità o del decesso dal lavoratore (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 37, p. 402, con riferimento all’ampia giurisprudenza zurighese; StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121).
Per determinare se le prestazioni in capitale pagate dal datore di lavoro al momento della cessazione dell’attività hanno carattere previdenziale, occorre tenere conto anche delle altre prestazioni da lui erogate, segnatamente il pagamento di contributi all’istituto previdenziale, il versamento di rendite-ponte (Überbrückungs-
renten, ecc.). Anche le indennità di partenza che il datore di lavoro versa al proprio dipendente nel quadro di un piano sociale (non, quindi, in virtù di un obbligo contrattuale) possono avere carattere di prestazioni analoghe. La prassi e la giurisprudenza zurighesi ammettono in linea di principio l’esistenza di una prestazione analoga quando il lavoratore ha raggiunto o è del tutto prossimo alla soglia dei 55 anni di età, a condizione che egli fornisca la prova del carattere previdenziale dell’importo ricevuto nel quadro del piano sociale (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 37, p. 403, con riferimento alla sopra citata giurisprudenza zurighese).
4.3.
Nel caso in esame, la ricorrente ha beneficiato dell'indennità di partenza, prevista dalle Direttive di __________ __________ solo in caso di partenza volontaria (abbandono dell'attività lavorativa, passaggio all'economia privata o inizio di attività lucrativa autonoma) e a condizione che fino al momento della decisione non fosse stato possibile offrirle un'alternativa di lavoro adeguata (cfr. Direttive n. 10.1).
L’indennità, secondo le apposite Direttive di __________ __________, veniva calcolata secondo le seguenti modalità:
· se il rapporto di lavoro durava da più di tre anni, l'indennità di partenza variava da un minimo di sei a un massimo di ventiquattro mensilità, tenendo conto dell'età e dell'anzianità di servizio, come pure della formazione e degli obblighi familiari;
· se il rapporto durava da meno di tre anni, l’indennità veniva determinata secondo i medesimi criteri e ridotta della metà (cfr. Direttive 10.1).
Nell'accordo sottoscritto dalla ricorrente il 30 marzo 1998 si precisava, in particolare, che se la dipendente, dopo la partenza volontaria, non esercitava una nuova attività professionale, doveva annunciarsi immediatamente all'ufficio di collocamento regionale competente per la richiesta di autorizzazione dell'indennità di disoccupazione. Va infine rilevato che, su un importo complessivo di fr. 168'824.- versato alla ricorrente, fr. 63'736.- sono stati assoggettati ai contributi sociali.
4.4.
Nel caso di specie, gli indizi di cui dispone questa Camera non bastano a provare che l'indennità di partenza ricevuta dalla ricorrente possa essere assimilata a un versamento analogo a una prestazione in capitale di natura previdenziale, secondo l'art. 38 LT e ancor meno a una prestazione in capitale di natura previdenziale secondo l'art. 38 LIFD.
4.4.1. Già la denominazione di indennità di partenza conferita alla liquidazione erogata alla cessazione del rapporto di lavoro sta a indicare che si tratta di un indennizzo versato nel quadro di un cosiddetto piano sociale, che è imponibile in linea di principio secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT e solo eccezionalmente in virtù di altri disposti, segnatamente degli artt. 38 LT e 38 LIFD o degli artt. 37 LT e 37 LIFD, a condizione che ne sia provata la natura "paraprevidenziale", risp. di versamento ricorrente capitalizzato, come meglio si vedrà in seguito.
4.4.2. La natura, almeno parziale, di indennità di partenza del versamento corrisposto da __________ alla ricorrente è d’altronde confortato dalle modalità di calcolo. Vero è che essa è composita, comprendendo, accanto al criterio dell’anzianità di servizio e a quello dell’età, anche altri criteri quali la formazione e gli obblighi di famiglia.
Scorrendo gli esempi annessi alle direttive si evince con chiarezza che i criteri determinanti erano quelli dell’età e dell’anzianità di servizio. Al criterio della formazione in azienda veniva invece attribuito un ruolo assai subordinato. Un ruolo ancor più subordinato, per non dire trascurabile, era infine attribuito agli obblighi di famiglia, segnatamente all’obbligo di mantenimento dei figli (cfr. Direttive cit., n. 10.2).
In altre parole, largamente determinanti nel calcolo dell’indennità di partenza risultavano essere proprio i criteri dell’età e dell’anzianità di servizio, che costituiscono gli elementi determinanti, secondo il diritto delle obbligazioni, del calcolo dell’ indennità di partenza (cfr. art. 339b CO).
4.4.3. Certo la ricorrente sostiene che nel 1998 al momento della cessazione dell’attività aveva già quarantotto anni e che, secondo il Regolamento sulla previdenza professionale, edizione del luglio 1999, avrebbe potuto chiedere il pensionamento anticipato al compimento del 55° anno di età, dopo 35 anni di attività per l'azienda, essendo entrata in servizio prima della fine del 1987 (cfr. regolamento art. 9).
L’argomento, non privo di suggestione nella misura in cui fa apparire la ricorrente prossima al pensionamento anticipato, non può essere seguito. Non si può certo ritenere che una persona di “soli” quarantotto anni si trovi in condizioni tali da presumibilmente non più poter riprendere un’attività sostitutiva a causa dell’età, tanto più che, come risulta dal testo dell’accordo sottoscritto dalla ricorrente con __________ __________ il 30 marzo 1998, si impegnava ad annunciarsi immediatamente all’ufficio di collocamento regionale competente per la richiesta di autorizzazione all’indennità di disoccupazione, riconoscendo quindi, quanto meno implicitamente, la sua idoneità al collocamento (salvo temporanei impedimenti, quand'anche seri), che è condizione indispensabile per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 15 LADI). Che poi la ricorrente non l’abbia fatto per sua scelta personale o per altre ragioni, nemmeno dopo l’eventuale cessazione di un impedimento temporaneo per malattia, è del tutto ininfluente.
4.5.
Certo in ogni prestazione in capitale erogata nel quadro di un piano sociale è possibile intravedere secondo buon senso un qualche aspetto previdenziale. Dal profilo giuridico occorre nondimeno delimitare in modo rigoroso le prestazioni in capitale analoghe di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD dalle prestazioni sussumibili sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD, come pure dalle prestazioni imponibili in media annua (cfr. artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD) al pari degli altri elementi di reddito, salvo che nei casi di cessazione dell’attività o di tassazione intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD. Diversamente si finirebbe per dilatare a dismisura l'applicazione del trattamento agevolato riservato dagli artt. 38 LT e 38 LIFD alle prestazioni in capitale di natura previdenziale, assimilandovi ogni e qualsiasi prestazione in capitale di natura composita, che denoti quanto meno marginalmente una tenue quanto vaga connotazione previdenziale.
4.6.
Va infine rilevato, sempre a proposito dell'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 38 LT e 38 LIFD, che il richiamo all’art. 38 v.LT e alla sentenza di questa Camera del 30 dicembre 1994 (CDT n. 309) è privo di pertinenza, in considerazione del diverso tenore della vecchia norma rispetto alla nuova. L’art. 38 v.LT includeva infatti espressamente “le liquidazioni corrisposte alla cessazione dei rapporti di servizio” tra le liquidazioni in capitale imponibili in modo agevolato. Ciò aveva consentito a questa Camera di imporre secondo quella norma allora in vigore l’indennità di partenza che il datore di lavoro aveva versato al proprio dipendente giusta l’art. 339b CO.
5.1.
Come già si è visto, secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
Entrano in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma, diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l’art. 40 DIFD (RF 2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute, vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato (RF 2001 p. 23; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, p. 397). Di regola si esige che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (cfr. Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, loc. cit.).
Il versamento unico produce l’estinzione del debito-base
(Stammschuld), segnatamente delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future (RF 2001 p. 25, consid. 3a).
5.2.
Le pretese ancorate nel passato, che vengono liquidate con una prestazione unica, beneficiano tuttavia dell’agevolazione dell’aliquota prevista dagli artt. 37 LIFD e 37 LT unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo. Non cadono quindi sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente (RF 2001 p. 26, consid. 4b-c).
5.3.
Di rilievo, nel contesto degli artt. 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano quindi sussumibili, come nel caso in esame, sotto gli artt. 38 LT e 38 LIFD. E` il caso, per esempio, delle indennità di partenza erogate per lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (Richner/Frei/ Kaufmann, op. cit., § 36, p. 398).
La giurisprudenza zurighese ha, per esempio, negato carattere di versamento analogo in liquidazione di prestazioni ricorrenti a un versamento che non denotava una relazione né con la compensazione di un salario insufficiente pagato negli anni trascorsi, né con la compensazione di future aspettative salariali. Tale versamento non poteva perciò essere considerato mirante a mitigare le conseguenze dello scioglimento del rapporto di lavoro attraverso il versamento di un reddito sostitutivo periodico (StE 1998 B 29.2 Nr. 5).
Sempre la giurisprudenza zurighese ha negato carattere di liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti al versamento di un importo (indennità di partenza) pari a ventiquattro mensilità accordato da una compagnia aerea a un proprio dipendente non ancora quarantenne, in considerazione delle finalità e delle modalità con cui era stato determinato l’ammontare della liquidazione (ZStP 1996 p. 216).
5.4.
5.4.1. Nel caso in esame, ancorché basate su un certo numero di annualità, le modalità di calcolo dell'indennità di partenza, che tengono conto di una molteplicità di fattori, ma in modo assolutamente preponderante dell'età e dell'anzianità di servizio, non consentono di concludere per la compensazione né di pretese ancorate nel passato (per esempio per salari insufficienti percepiti durante gli anni di occupazione), né di aspettative (per esempio per compensare il minor salario percepito in una nuova occupazione) stabilite in funzione di un lasso di tempo determinato (cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3b).
5.4.2. Né basta a qualificare come prestazione analoga la liquidazione ricevuta dalla ricorrente, il fatto che su una parte minoritaria della stessa siano stati prelevati i contributi sociali, poiché essi vengono prelevati non soltanto sul salario, ma anche sulle indennità di partenza nella misura in cui non hanno carattere di prestazioni sociali (cfr. cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, loc. cit.).
La ricorrente non pretende d'altronde che la liquidazione ricevuta, né lo potrebbe, visto il tenore dell'accordo, sia in relazione con precedenti prestazioni salariali insufficienti cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, loc. cit.) e nemmeno è in grado di provare che sia in relazione con future remunerazioni inferiori.
La ricorrente non è riuscita, a mente di questa Camera, a provare il carattere “paraprevidenziale” della prestazione in capitale ricevuta da __________ __________ alla cessazione dell’attività. In particolare non ha reso liquido che le parti all’accordo intendessero concordare la compensazione della mancata continuazione del contratto di lavoro. Certo, alla liquidazione in discussione si può attribuire almeno in parte carattere di misura-ponte, di misura transitoria, ma anche in questo caso, per i motivi esposti, la liquidazione ricevuta appare sostanzialmente un aiuto una tantum a intraprendere una nuova attività professionale e non la capitalizzazione di una prestazione previdenziale ricorrente volta ad accompagnare l’evoluzione della carriera professionale della ricorrente, che per altro conosceva con largo anticipo il momento in cui avrebbe cessato l’attività (StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3a).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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