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Numero d'incarto:
80.2000.123
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00123
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98, 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, maestro di
__________ __________, dichiarava un reddito aziendale di ca. fr. 35'000.- di
media annua.
Nella
notifica di tassazione del 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione elevava in
via valutativa il reddito aziendale a fr. 55'000.- di media annua, riprendendo
o rettificando alcune posizioni esposte nei conti del contribuente.
1.2.
Il
reclamo, presentato il 22 maggio da __________ __________, veniva parzialmente
accolto con decisione del 19 giugno 2000: il reddito aziendale veniva ridotto,
sempre in via valutativa, a fr. 50'000.- di media annua.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso chiede la riduzione del reddito aziendale come a
dichiarazione, lamentando errori in cui sarebbe incorsa la persona da lui
incaricata di allestire i conteggi delle entrate e delle uscite e riservandosi
di presentare in audizione le prove a sostegno.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 19 ottobre 2000 si è convenuto, su proposta del giudice,
di stabilire il reddito aziendale per entrambi i periodi in fr. 45'000.- di
media annua e di elevare la deduzione per spese di trasporto, tenuto conto
della doppia attività svolta dalla moglie, a fr. 6'000.- di media annua.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 2.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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