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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.114
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, CDT
Incarto n. 80.2000.00114
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha esercitato, fino alla fine del 1996, l'attività di disegnatrice a titolo indipendente. Dal 21 marzo 1997 ha iniziato un'attività dipendente, dapprima (fino al 31 ottobre 1997) presso la __________ della __________ di __________ ed in seguito (dal 6 marzo 1998) presso la Galleria __________ __________ di __________.
Con decisione del 17 gennaio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla signora __________ ed al marito __________ una tassazione intermedia per mutamento di professione della moglie, con effetto a partire dal 1° gennaio 1997. Al posto del reddito dell'attività indipendente conseguito nel periodo di computo (fr. 8'000 in media annua, secondo la tassazione ordinaria 1997/98, intimata in data 31 maggio 1999), era imposto un reddito del lavoro della moglie di fr. 32'334 in media annua.
Con decisione del 29 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando le deduzioni per spese professionali. Quanto al principio, ribadiva per contro la legittimità della tassazione intermedia, argomentando che la cessazione dell'attività indipendente ed il successivo inizio di un'attività dipendente costituivano senz'altro motivo di una tassazione di tal genere, con la conseguenza che il reddito cessato doveva essere stralciato, per poi essere sostituito dal reddito del lavoro iniziato nel 1997.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono se sia giustificata una tassazione intermedia in un caso in cui vi è stato solo un trascurabile aumento del reddito e se sia legittimo sommare fra loro redditi di periodi differenti. Censurano inoltre la forma della decisione su reclamo.
4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).
4.3.
Secondo costante giurisprudenza, gli articoli 55 LT e 45 LIFD fanno dipendere l'emanazione di una tassazione intermedia dall'adempimento di due condizioni: da un lato il mutamento duraturo e sostanziale del reddito, dall'altro l'esistenza di un particolare evento, quale il cambiamento, la cessazione o l'assunzione di una professione. Secondo il chiaro tenore della legge, le due suddette condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 115 Ib 8 consid. 4b; STF 19 febbraio 1998 in re U., in RDAT II-1998 n. 20t).
Nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha intrapreso una tassazione intermedia nei confronti dei ricorrenti, in considerazione della cessazione dell'attività lucrativa indipendente della moglie e del successivo inizio di un'attività dipendente da parte di quest'ultima. Ha cioè considerato la successione di tali eventi, nonostante una breve lacuna temporale fra il primo e il secondo, come un cambiamento di professione secondo gli articoli 55 LT e 45 LIFD. Prima di considerare i criteri di calcolo dell'imponibile, applicati dall'autorità fiscale, appare dunque opportuno verificare la fondatezza della tassazione intermedia in quanto tale.
5.2.
Nonostante il cumulo dei redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556; STF 31 gennaio 2000 in re D., di prossima pubblicazione in RDAT II-2000 n. 20t).
Per quanto concerne il requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA 60 p. 187). Su tali presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10% circa.
5.3.
Che sia adempiuto il presupposto qualitativo per la tassazione intermedia è indiscutibile. Infatti, la signora __________ ha innegabilmente cessato l'attività indipendente quale disegnatrice, il 31 dicembre 1996. Se poi si considera l'avvio, di poco successivo, dell'attività dipendente, è chiaro che il motivo di intermedia è dato dal cambiamento di professione, piuttosto che dalla cessazione dell'attività lucrativa.
Meno evidente è l'integrazione dell'altro requisito per la tassazione intermedia, cioè di quello quantitativo. Infatti, nel 1996, quando cioè la signora __________ lavorava ancora in proprio, il reddito lordo dei coniugi, considerando anche l'utile aziendale di fr. 8'000 della moglie, nonostante la perdita dichiarata, ammontava a fr. 146'342. Nel 1997, dopo il cambiamento di professione, il reddito complessivo è salito a fr. 154'751. Il mutamento di reddito è evidentemente trascurabile (aumento del 5,7%) e non può in alcun modo essere definito essenziale, ai sensi degli articoli 55 LT e 45 LIFD. È vero che il reddito del lavoro della signora __________ è poi cresciuto nel 1998, raggiungendo fr. 44'000 e portando l'aumento, rispetto al 1996, al 23,9% complessivo. Tuttavia, sarebbe discutibile un confronto tra i redditi del 1996 e quelli del 1998, ignorando proprio l'anno in cui vi è stato il cambiamento di professione. Inoltre, l'evoluzione del reddito dei coniugi è influenzata anche dall'aumento di quello del marito, intervenuto nello stesso 1998. Nel complesso, la modifica del reddito dei coniugi non ha dunque subito una modifica che può essere definita essenziale.
È dunque escluso che il cambiamento di professione di __________ __________ costituisca motivo di tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione del 17 gennaio 2000 (tassazione intermedia per mutamento della professione della moglie) e la decisione su reclamo del 29 maggio 2000, che ha confermato la prima, sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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