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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.24
Data decisione, Autorità: 19.07.2000, CDT
Incarto n. 80.2000.00024
Lugano 19 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, vendeva il 21 gennaio 1999 la part. n. __________ sita nel Comune di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 490'000.-.
Il 27 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava al venditore l'imposta sugli utili immobiliari. Dal valore dell'alienazione di fr. 490'000.- deduceva il valore del precedente acquisto di fr. 300'000.- aumentato dei costi d'acquisto e di vendita di fr. 6'000.-. L'imposta dovuta, stante una durata della proprietà di 5 anni e mezzo, veniva stabilita in fr. 51'520.-.
Con decisione del 27 dicembre 1999 il reclamo veniva parzialmente accolto e l'utile veniva definito in fr. fr. 96'331.-, per un'imposta dovuta di fr. 26'972.70. L'Ufficio di tassazione ammetteva in particolare la deduzione di un importo di fr. 62'500.- a titolo di costi di costruzione e miglioria, di fr. 6'669.- di costi di acquisto e di vendita e di fr. 24'500.- per provvigioni.
Il 25 gennaio la Cancelleria di questa Camera invitava il contribuente a precisare se il suo scritto del 20 gennaio 2000 doveva essere considerato alla stregua di un ricorso.
Il 10 febbraio successivo l'avv. Camponovo comunicava di rappresentare il contribuente e confermava che lo scritto del 20 gennaio doveva essere considerato alla stregua di un ricorso.
Su richiesta della Camera, l'Ufficio di tassazione in data 11 febbraio 2000 presentava una memoria in cui elencava partitamente i costi di costruzione miglioria ammessi e non ammessi in deduzione.
Il ricorrente, assistito dall'avv. __________, prendeva posizione con memoria del 27 marzo 2000.
L'autorità fiscale ha aderito seduta stante alla suddetta proposta. Il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, con scritto del 5 luglio 2000.
L'accordo raggiunto appare conforme alla normativa cantonale applicabile in materia, segnatamente all'art. 134 LT e merita quindi conferma.
La presente causa può quindi essere evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice le cause, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento vengono quindi retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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