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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.240
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00240
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18 novembre 1999
in materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliata ad __________, coniugata, è collaboratrice a ore del Comune di domicilio;
che, nella dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________ chiedevano la deduzione di fr. 4'200 per l'IC e di fr. 1'981 per l'IFD, a titolo di "altre spese professionali";
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di Locarno concedeva la deduzione per altre spese professionali nella misura di fr. 3'150 per l'IC e di fr. 2'700 per l'IFD;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 9 settembre 1999, postulando il riconoscimento di una deduzione di fr. 4'200 per altre spese professionali;
che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 ottobre 1999, argomentando che la signora __________ svolge un'attività lucrativa a metà tempo e che pertanto la deduzione che si riferisce alla sua attività deve essere ammessa solo in misura ridotta;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter beneficiare della deduzione integrale per "altre spese professionali" ed allegano una dichiarazione del Comune di __________, nella quale si precisa l'orario di lavoro della signora __________;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che fra gli altri costi e spese non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD);
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che per l'art. 7 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1999-2000 (del 27 ottobre 1998):
1Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.
2La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’100.-- l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
3La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50%.
1Sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all'articolo 3, le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l'uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
2La deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l'attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell'anno o a tempo parziale.
che l'appendice alla suddetta ordinanza precisa che la deduzione per le altre spese professionali ammonta al 3% del salario netto, con un minimo di fr. 1800.– all'anno ed un massimo di fr. 3600.–;
che, in applicazione delle direttive menzionate, l'autorità fiscale ha dimezzato la deduzione per spese professionali con riferimento alla signora __________, in base all'indicazione inserita dagli stessi contribuenti nella dichiarazione fiscale (sulla prima pagina avevano infatti indicato che __________ __________ lavora 1/2 giornata);
che, peraltro, la Cassa comunale di __________, datore di lavoro della ricorrente, ha invece dichiarato che ella «è occupata presso la scuola dell'infanzia di __________ quale donna delle pulizie durante gli orari di apertura della scuola dell'infanzia, solitamente per otto ore al giorno durante i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì e 4,5 ore al mercoledì»;
che, contattato dalla Camera di diritto tributario in sede di istruzione del ricorso, il funzionario responsabile della Cassa comunale di __________ ha confermato quanto precede, precisando che la durata del lavoro della ricorrente non è sicuramente inferiore a quella degli insegnanti della stessa scuola;
che nella stessa occasione ha pure indicato che le ore di lavoro retribuite dal comune nel corso del 1998 sono state in tutto 1243,5, ben oltre quindi un impiego a metà tempo in ambito scolastico;
che, alla luce della dichiarazione che precede e delle spiegazioni offerte dal datore di lavoro della signora __________, si può aderire alla sua richiesta di beneficiare dell'intera deduzione per altre spese professionali, non potendosi in effetti considerare il suo lavoro esercitato «per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione al 50%»;
che il ricorso è conseguentemente accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 ottobre 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese professionali è elevata a fr. 4'200 per l'IC ed a fr. 3'600 per l'IFD.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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