AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.234
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00234
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 novembre 1999
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
, __________ - __________ /__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva il 14 ottobre 1999 a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 300.- , perché, nonostante un richiamo, una diffida per raccomandata e una proroga concessale fino al 30 settembre 1999, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000;
che il 23 ottobre 1999 la contribuente presentava reclamo, asserendo che i moduli per la presentazione della dichiarazione le sarebbero pervenuti soltanto il 27 settembre 1999, in seguito alla richiesta da lei formulata all'autorità fiscale il 23 settembre;
che il reclamo veniva respinto con decisione del 29 ottobre 1999, rilevando che la contribuente aveva già reclamato il 1° giugno 1999 contro la tassa di diffida, senza minimamente accennare al fatto che non avrebbe mai ricevuto il formulario per la dichiarazione d'imposta;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ considera eccessivo l'ammontare della multa, rilevando che a fine gennaio 1999 ha lasciato la Svizzera per la Spagna per motivi economici, segnatamente a seguito del licenziamento da parte del datore di lavoro e la successiva disoccupazione;
che con osservazioni dell'8 novembre 1999 l'UT propone di respingere il ricorso;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che il riferimento alla tabella annessa alla circolare non si giustifica nei casi in cui vi sono elementi sufficienti per ritenere che la capacità contributiva si è notevolmente ridotta nel periodo fiscale successivo;
che questa Camera ha ad esempio ammesso una drastica riduzione della multa a seguito del radicale mutamento della capacità contributiva di un contribuente a dipendenza di un grave dissesto finanziario (CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R. S.);
che, nel caso in esame, l’autorità di tassazione si è riferita alla tassazione IC 1997-98 che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 13'020.55 all’anno, sicché la multa ammonterebbe a fr. 300.-;
che, nel caso concreto, tale modo di procedere non si giustifica, per due ragioni: la ricorrente è stata licenziata ed è rimasta senza lavoro e senza reddito e, per questo motivo, ha deciso di trasferirsi all’estero dal 31 gennaio 1999;
che, proprio per queste ragioni, l’imposta cantonale dovuta nel periodo fiscale 1999-2000 appare assai esigua, non appena si consideri che dal 1° febbraio 1999 dovrà verosimilmente essere allestita una tassazione per fine assoggettamento a seguito della partenza per l’estero e che una tassazione intermedia, da una data anteriore, dovrà verosimilmente essere allestita per cessazione dell’attività lavorativa;
che alla luce di queste considerazioni questa Camera ritiene adeguata una multa di soli fr. 100.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 ottobre 1999 è riformata nel senso che la multa disciplinare viene ridotta a fr. 100.-.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster