AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.225
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00225
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 1999
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 16 giugno 1999 l' UT di __________ -__________ infliggeva ad __________ __________, rappresentante della comunione ereditaria fu __________ __________, una multa disciplinare di fr. 50.-, per non aver presentato malgrado un richiamo e una diffida per lettera raccomandata la dichiarazione d'imposta 1999-2000 della comunione ereditaria;
che il 22 agosto 1999 l'Ufficio esazione e condoni inviava ad __________ __________ prima della domanda di esecuzione una diffida di pagamento di complessivi fr. 110.-, concernente una tassa di diffida di fr. 30.- relativa a una diffida del 19 maggio 1999, la multa di fr. 50.- e l'ulteriore tassa di diffida di fr. 30.- in relazione alla diffida del 22 agosto relativa al mancato pagamento della multa disciplinare;
che il 24 settembre 1999 perveniva all'Ufficio esazione e condoni una lettera di __________ __________, con la quale segnalava tra l'altro l'esistenza di una vertenza in Pretura relativa al valore in millesimi della propria abitazione e dichiarava di non conoscere quindi il valore di stima della sua casa;
che lo scritto suddetto veniva trasmesso per competenza dall'Ufficio esazione e condoni all'Ufficio di tassazione, il quale lo considerava alla stregua di un reclamo;
che con decisione del 1° ottobre 1999 l' UT dichiarava irricevibile il reclamo, poiché tardivo;
che il 29 ottobre 1999 la rappresentante della comunione ereditaria si rivolgeva a questa Camera, rilevando che il reclamo era stato interposto in tempo utile e, meglio, nei trenta giorni successivi alla lettera del 22 agosto 1999 dell'Ufficio esazione e condoni;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
che nel caso in esame il reclamo è stato pacificamente presentato quando era già scaduto il termine utile di trenta giorni;
che infatti la decisione di multa è stata notificata per lettera raccomandata il 16 giugno 1999 e non, come ritiene per errore la ricorrente, soltanto il 22 agosto 1999;
che la lettera del 22 agosto 1999 altro non è che una diffida di pagamento emessa proprio perché la decisione di multa del 16 giugno 1999 non era stata contestata nel termine di trenta giorni;
che in simili condizioni la decisione con la quale l'UT ha respinto il reclamo in quanto irricevibile è corretta;
che pertanto è preclusa a questa Camera la possibilità di entrare nel merito della contestazione;
che tutt'al più ci si potrebbe chiedere se lo scritto pervenuto all'Ufficio esazione il 24 settembre 1999 non sia da considerare come un reclamo contro la tassa di diffida di fr. 30.- contenuta nella diffida del 22 agosto 1999;
che comunque, proprio per quanto precede, la tassa di diffida di fr. 30.- relativa alla diffida del 22 agosto 1999 appare del tutto fondata, poiché la ricorrente non ha dato seguito al pagamento della multa che le era stata inflitta il 16 giugno 1999;
che, a titolo del tutto abbondanziale, si rileva che nulla impediva alla ricorrente di presentare la dichiarazione dell'indivisa (comunione ereditaria fu __________ __________) indicando che il valore di stima era soggetto a contestazione davanti al Pretore, essendo in discussione l'attribuzione della quota millesimale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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