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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.220
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00220
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, ____________________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1945, di formazione __________ __________, già alle dipendenze dello __________ __________ __________ __________, ha cessato l'attività lucrativa alla fine di aprile del 1995. Dal 1° maggio successivo è infatti stato posto al beneficio di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 egli chiedeva di poter dedurre dal reddito a titolo di "altre spese professionali" un importo di fr. 3'200.- di media annua per le spese legali sopportate nella vertenza che lo opponeva al datore di lavoro.
Nella notifica di tassazione del 14 dicembre 1998 l'Ufficio di tassazione stralciava la deduzione per "altre spese professionali" in relazione alle spese legali sopportate dal contribuente nella vertenza che l'ha visto opposto allo __________.
__________ presentava reclamo l'11 gennaio 1999, postulando tra le altre cose la deduzione delle spese legali per un importo complessivo di fr. 7'654.- (nota onorari del 21 maggio 1997), rilevando che non aveva potuto farla valere né nella tassazione IC/IFD 1995-96 né nella tassazione intermedia.
Con decisione del 18 ottobre 1999 l'UT respingeva su questo punto il reclamo del contribuente.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle spese legali per analogia e parità di trattamento rispetto a coloro cui viene riconosciuta quale spesa professionale i premi che assicurano la protezione giuridica. Ribadisce di non aver potuto far valere tale deduzione né nella tassazione ordinaria 1995-96 né nell'intermedia 1995-96 per il semplice fatto che la nota d'onorario è del 21 maggio 1997.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
All’udienza il ricorrente dopo discussione, sentite le spiegazioni del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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