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Numero d'incarto:
80.1999.216
Data decisione, Autorità:
17.12.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00216
Lugano
17 dicembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi
__________, oltre al reddito da indennità di disoccupazione di fr. 20'645.- di
media annua, un reddito d'altra fonte di fr. 110'000.- di media annua (cfr.
decisione su reclamo del 18 ottobre 1999);
-
che con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 1999 __________ __________ contesta la
suddetta decisione, negando d'aver conseguito il reddito d'altra fonte che è
stato esposto a lei e a suo marito e fornendo spiegazioni sui fondi utilizzati
nel biennio di computo per far fronte alle diverse spese;
-
che, dopo
che l'incarto era stato trasmesso per osservazioni all'Amministrazione federale
delle contribuzioni, l'Ufficio di tassazione chiede l'annullamento in ordine
della decisione su reclamo e la retrocessione degli atti per ulteriori
accertamenti;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
effetti, da quanto esposto dalla ricorrente, emerge la necessità di meglio
chiarire i diversi aspetti legati alla tassazione dei coniugi __________,
segnatamente all'esposizione di un rilevante reddito d'altra fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 18 ottobre 1999 è annullata e gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuovi accertamenti e
per nuova decisione, suscettibile d'essere impugnata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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