AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.214
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00214
Lugano 29 novembre 199
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1972, , nubile, abita dall'inizio di marzo del 1997 a __________ e lavora quale __________ a __________.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente chiedeva le seguenti deduzioni:
· spese di trasporto fr. 3'096.-
· spese di doppia economia domestica fr. 2'800.-
· altre spese professionali fr. 2'100.-
Il 28 giugno 1999 l’ Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 2'020.-, quella per doppia economia domestica limitatamente a fr. 233.- e quella per altre spese professionali nella misura richiesta.
Con decisione del 20 settembre 1999 l’UT ammetteva parzialmente il reclamo elevando la deduzione per doppia economia domestica a fr. 1'680.- (pari a tre quinti di fr. 2'800.-) e diminuendo quella per spese di trasposto a fr. 1'451.-, considerando che dal 1° marzo 1997 la contribuente poteva usufruire del mezzo pubblico.
Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede che la deduzione per spese di trasporto venga elevata a fr. 2'490.- e quella per doppia economia domestica a fr. 2'610.-, producendo un calcolo dettagliato.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Doppia economia domestica
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 27 ottobre 1998).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE cit.), rispettivamente in fr. 5'600.--se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE cit.).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1999-2000 la deduzione massima è di fr. 2'800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
Nel suo ricorso la ricorrente fa valere di non poter utilizzare il mezzo pubblico di trasporto a causa delle particolari condizioni di lavoro, che non le consentono di trovarsi alla fermata del mezzo pubblico all'orario del passaggio, anche in considerazione del fatto che l'orario lavorativo varia sovente di qualche minuto a dipendenza delle esigenze dei clienti.
Per economia di giudizio, tenuto conto della ridotta entità delle deduzioni in discussione, questa Camera può accedere alla richiesta di dedurre a titolo di spese di trasporto quelle relative all'uso del mezzo pubblico.
7.2.
Nel determinare l'ammontare delle deduzioni occorre tener conto innanzi tutto che la durata annua del lavoro è, tenuto conto delle vacanze, delle festività infrasettimanali e delle normali festività, di 220 giorni lavorativi.
Va inoltre rilevato, che, da quanto ha potuto accertare questa Camera, interpellando un'associazione che tutela gli interessi degli automobilisti, la distanza tra __________ e __________ è di 31 chilometri. La distanza media tra __________ e __________ può essere stimata, secondo quanto dichiarato dall'autorità comunale di __________, in circa cinque chilometri al massimo.
Va infine rilevato che il costo medio del pasto di fr. 13.- viene dedotto quando il contribuente pranza fuori casa irregolarmente (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a DE cit.). Negli altri casi la deduzione annua di fr. 2'800.- va equamente suddivisa sull'arco di dodici mesi.
7.3.
Partendo da queste premesse le deduzioni possono così essere calcolate:
a. Spese di trasporto
Anno 1998
10 km per 3 giorni settimanali
(220 lavorativi all'anno) fr. 792.-
20 km per 2 giorni settimanali
(220 lavorativi all'anno) fr. 1'056.-
Anno 1997
62 km al giorno per 37 giorni pari a
2/12 di 220 giorni fr. 1'377.-
10/12 (fr. 792.- + fr. 1'056.-) fr. 1'540.-
Totale fr. 4'765.-
b. Doppia economia domestica
Anno 1998
1.1.-31.12.1998
3 giorni settimanali,
pari a 3/5 di fr. 2'800.- fr. fr. 1'680.-
Anno 1997
1.1.-28.2.1997
2/12 (fr. 2'800.-) fr. 467.-
1.3.-31.12.1997
3 giorni settimanali per 10 mesi,
pari 3/5 di 10/12 di fr. 2'800.- fr. 1'400.-
Totale fr. 3'547.-
Tali importi globali, vale a dire calcolati su due anni, vanno dedotti in media annua e, meglio, in ragione di fr. 1'774.- per spese di doppia economia domestica e di fr. 2'383.- di spese di trasporto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 settembre 1999 è riformata come stabilito al consid. 7.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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