AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.211
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00211
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 1999
in materia di: esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Negli ultimi mesi della sua vita __________ __________ -__________, domiciliata a __________, donava all'Altersheim __________ __________ __________ un importo di fr. 100'000.-. Il 22 luglio 1999 l'Ufficio delle imposte di successione e donazione notificava all'associazione beneficata un'imposta di donazione di fr. 28'050.-. Il 17 agosto 1999 l'Altersheim __________ __________ __________ presentava domanda d'esenzione dall'imposta di donazione al Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni a __________. La domanda veniva respinta con decisione del 16 settembre 1999, argomentando che l'associazione beneficata avrebbe carattere meramente regionale e che quindi non avrebbe carattere nazionale, come richiesto dalla legge.
Con tempestivo ricorso del 14 ottobre 1999 l'Altersheim __________ __________ __________ postula nuovamente l'esenzione dall'imposta di donazione, affermando di essere un'istituzione di pubblica utilità accessibile a tutte le persone della Svizzera e di aver ospitato più persone provenienti dal Ticino.
Con osservazioni del 2 novembre 1999 il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso.
In virtù dell’art. 154 cpv. 3 lett. b l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
Tale condizione è adempiuta se l’istituzione richiedente opera su tutto il territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Zurigo, 1996, n. 47 ad § 10, p. 258).
3.2.
3.2.1. Il carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981) ed anche a un’associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera d’aiuto ai rifugiati e aperta a persone d’ogni credo e fede, senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
3.2.2. Il carattere nazionale è invece stato negato a un’istituzione che opera in una regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l’assunzione di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per anziani, gestita da un’associazione religiosa, che a causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che un’irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
3.2.3. Il carattere nazionale è inoltre stato negato all'attività svolta nell'ambito del promovimento e del sostegno di una casa per anziani che ha sede in un quartiere di una grande città. Questa Camera ha infatti riconosciuto che la sua attività era rivolta preponderantemente agli abitanti del quartiere, cosicché risultava chiaramente preminente il suo carattere locale. Il fatto che l'istituto si fosse dichiarato pronto a ospitare anche anziani di altre regioni o cantoni, ivi compreso il Ticino, non era stato considerato di rilievo, poiché non modificava sostanzialmente il raggio d'azione dell'associazione circoscritto ad un territorio ben delimitato (per es. CDT n. 15/91 in re Fondazione S.-B.; CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.; v. anche CDT n. ..__________ del 14 aprile 1998 in re Fondazione A. Be.).
Dagli statuti dell'associazione risulta chiaramente il carattere preponderantemente regionale della casa per anziani, la quale è tenuta a dare ospitalità prioritaria alle persone del proprio comune e dei comuni limitrofi. Tale carattere è ulteriormente avvalorato da rapporti annuali d'attività, dai quali emerge che nel 1998 su circa 75 ospiti la quasi totalità proveniva dal comune di Schönenwerd e dai comuni limitrofi, ad eccezione di tre che provenivano dal Canton Soletta e di altri tre che provenivano da altri cantoni.
Il carattere regionale della casa per anziani è quindi evidente e non viene meno per il solo fatto che negli ultimi sei anni vi abbiano soggiornato tre persone provenienti dal Ticino, segnatamente le signore __________ e __________ e il signor __________.
La decisione della Divisione delle contribuzioni merita quindi conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese l' art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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