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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.205
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00205
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 settembre 1999
in materia di: imposte alla fonte 1998
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 20 aprile 1999 __________ __________ __________ presentava il rendiconto d'incasso del 1° trimestre del 1999. Dall'importo di fr. 1'550,10 che doveva essere versato all'Ufficio imposte alla fonte tratteneva un importo di fr. 671,70 a titolo di conguagli per trasferte.
Con lettera del 16 giugno 1999 l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva a __________ __________ __________ spiegazioni circa la deduzione di fr. 671,70 dal conteggio del 1° trimestre 1999. Il 21 giugno 1999 l'interessato rispondeva che si trattava del conguaglio delle trasferte, che era stato provvisoriamente calcolato in fr. 400.- mensili secondo le indicazioni dell'ispettore signor __________.
Con decisione formale del 5 luglio 1999 l'Ufficio imposte alla fonte replicava che il termine utile concesso sia al debitore delle prestazioni sia al contribuente per esigere una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento all'imposta alla fonte è il 31 marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione (art. 210 LT; art. 137 LIFD); attirava nel contempo l'attenzione di __________ __________ __________ sull'obbligo del datore di lavoro di rilasciare a fine anno ai propri dipendenti un'attestazione con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate e dell'imposta trattenuta, in modo tale da consentire loro di esercitare i propri diritti. L'Ufficio traeva quindi la conclusione che il conteggio per il 1998 presentato il 5/8 febbraio 1999 era definitivo e confermava quindi la richiesta di versamento della differenza di fr. 671,70.
Il 4 agosto 1999 __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, attirando l'attenzione sulla precisazione, fatta in occasione dell'inoltro del conteggio annuale, che il conguaglio sarebbe stato effettuato entro il 31 marzo 1999. Faceva inoltre notare che nel frattempo l'importo di fr. 671,70 era stato versato.
Con decisione del 26 agosto 1999 l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo.
In caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).
La Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, del novembre 1998 e valida dal 1° gennaio 1999, precisa, a sua volta, che il contribuente o il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano.
2.2.
Dagli atti dell'incarto emerge chiaramente che il ricorrente ha presentato l'8 febbraio 1999 il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte del 1998, riservandosi di chiedere il conguaglio entro la fine di marzo del 1999, quindi in conformità dei termini stabiliti dalla legge, a dipendenza dell'ammontare effettivo delle spese di trasferta, che nel conteggio era stato dedotto solo in via valutativa nella misura del 40% suggerita da un funzionario dell'ispettorato fiscale.
Il termine stabilito dalla legge, e quindi perentorio, entro il quale era possibile sia al debitore dell'imposta, vale a dire al datore di lavoro, sia al contribuente, vale a dire al dipendente, chiedere una decisione in merito all’estensione dell’assoggettamento, che si pronunciasse quindi sull' entità dei rimborsi per spese di trasferta non imponibili, è tuttavia scaduto infruttuoso.
__________ __________ ha atteso fino all'inizio di maggio per chiedere, per altro in modo proceduralmente irrito, la decisione relativa all'ammontare delle spese di trasferta non imponibili, quando ha trasmesso il rendiconto d'incasso del 1° trimestre del 1999, datato 20 aprile 1999, ma pervenuto all'Ufficio soltanto l'11 maggio successivo, dal quale ha dedotto l'ammontare delle imposte trattenute in eccesso sulle spese di trasferta.
A giusta ragione quindi l' Ufficio imposte alla fonte ha preteso con decisione formale del 5 luglio 1999 il versamento dell'importo di fr. 671,70.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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