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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.204
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00204
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
«a nome e per conto del nominativo sopracitato interpongo formale ricorso contro la decisione su reclamo intimata il 13.9.1999.
Il reclamo si fonda sull'assunto che:
– i dati contabili seppur succinti sono del tutto reali,
e la relativa documentazione è a vostra completa disposizione.
In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti»
che, con decreto del 14 ottobre 1999, il Presidente della Camera di diritto tributario con riferimento alla circostanziata motivazione della decisione su reclamo, ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per motivare il ricorso, segnatamente per precisare le conclusioni, per esporre la motivazione e per produrre o indicare i mezzi di prova, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che nessuna risposta è pervenuta nel termine indicato;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
che, alla luce delle disposizioni in esame, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente, con decreto del 14 ottobre 1999, un termine di 10 giorni per motivare il gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendola che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;
che, infatti, lo scritto del 4 ottobre 1999 non adempie manifestamente i requisiti formali indicati, limitandosi ad affermare che i dati contabili sarebbero reali;
che, per il fatto che, come detto, la motivazione del ricorso non è pervenuta nel termine suddetto, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame, essendo un termine di dieci giorni sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che il ricorso è conseguentemente irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli arte. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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