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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.186
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00186
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ , __________ - __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ al loro domicilio di __________ nella __________ federale tedesca la tassazione IC/IFD 1997-98.
Il reclamo presentato dai coniugi __________ il 10 maggio 1999 veniva dichiarato tardivo dall' Ufficio di tassazione con decisione del 23 agosto 1999, pure notificata al domicilio dei contribuenti in Germania.
degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 191 LT; art.118 LIFD).
3.2.
L'elezione di domicilio in Svizzera, segnatamente la designazione di un rappresentante nel nostro Paese appare indispensabile, non appena si pensi che una notifica postale all'estero in materia tributaria contrasterebbe con il diritto internazionale, poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re H.; inoltre Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, nota 34 al paragrafo 116).
Alcuni Cantoni prevedono pertanto che al contribuente domiciliato all'estero, che non indica, malgrado la richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a ricevere gli atti fiscali, venga comminato che in caso di inadempienza la notifica sarà effettuata per via edittale. Analogamente il legislatore ticinese all'art. 189 cpv. 2 LT, in relazione alla notifica delle decisioni, stabilisce che se il contribuente è d'ignota dimora o se risiede all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (v. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a edizione, pag. 51; inoltre STF del 4 ottobre 1990 in re H).
In simili condizioni questa Camera non può che annullare la notifica della tassazione e retrocedere gli atti all' Ufficio di tassazione per nuova intimazione al rappresentante in Svizzera dei ricorrenti, designato, pendente causa, nella persona del signor __________. __________ __________ di __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 e la notifica di tassazione del 18 gennaio 1999 sono annullate per difetto di notifica.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché notifichi nuovamente la tassazione IC/IFD 1997-98 al rappresentante in Svizzera dei contribuenti (consid. 4).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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