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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.185
Data decisione, Autorità: 27.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00185
Lugano 27 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, esercitano le attività, rispettivamente, di disegnatore __________ e di __________ a __________;
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali: fr. 6’420 in media annua per spese di trasporto e fr. 7’360 per altre spese professionali;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 19 luglio 1999, l'Ufficio di tassazione di Locarno concedeva una deduzione per spese di trasporto di fr. 1’200 ed una per altre spese professionali di fr. 7’360, con la seguente motivazione:
«sono ammesse le spese di trasporto per il mezzo pubblico a norma di vigente giurisprudenza. Le eventuali spese di viaggio per il datore di lavoro devono venir rifuse dallo stesso in base ai contratti collettivi di lavoro»;
che, con reclamo del 26 luglio 1999 all’autorità di tassazione, i contribuenti contestavano la mancata deduzione delle spese per recarsi al lavoro con il mezzo privato, argomentando che gli orari del bus non concordano con quelli lavorativi;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 30 agosto 1999, nella quale osservava che il comune di __________ è collegato con __________ mediante servizio regolare di autobus urbano e che di conseguenza non era ammissibile la deduzione delle spese di trasporto per il veicolo privato;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’__________. __________ __________ ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato, adducendo di non potersi servire del mezzo pubblico, per l’orario di lavoro, e aggiunge di dover disporre del proprio veicolo anche durante il lavoro, per spostarsi sui cantieri;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che fra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD);
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT, sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora: per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996), mentre, per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996) ed infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996);
che eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996);
che gli stessi principi valgono anche per l’IFD, in base all’art. 5 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993;
che sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996);
che la relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive, ma, in quest’ultimo caso, dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996);
che, per l’IFD, la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993);
che, nella fattispecie, come detto, l’autorità di tassazione ha ammesso solo le spese per il trasporto con il mezzo pubblico, per entrambi i coniugi, mentre ha riconosciuto tutte le altre spese professionali fatte valere, in base al calcolo dei contribuenti;
che l’operato dell’autorità fiscale non può essere condiviso, in primo luogo, per il fatto che ha negato sia la deduzione del costo per il veicolo privato sia quella per la doppia economia domestica, nonostante la breve pausa di mezzogiorno di cui i ricorrenti godrebbero in base alle loro stesse affermazioni (in particolare il marito avrebbe a disposizione una sola ora per rientrare al domicilio con il mezzo pubblico, per prepararsi e per consumare il pasto e per ritornare al lavoro con il bus);
che non si può del resto non rilevare l’incongruenza fra questa decisione e quella adottata dallo stesso Ufficio per il periodo fiscale precedente, quando, pur lavorando il signor __________ per lo stesso datore di lavoro e con lo stesso orario, ed abitando pure nello stesso stabile di __________, l’autorità fiscale gli aveva riconosciuto la deduzione per la doppia economia domestica;
che a questa Camera non è per contro noto il trattamento riservato in precedenza alla moglie, la quale era ancora tassata separatamente, in quanto nubile;
che non risulta d’altronde che l'Ufficio di tassazione si sia confrontato con la censura relativa alla necessità del mezzo privato per esigenze lavorative dell’__________. __________, come ora documentato pure da una dichiarazione del suo datore di lavoro;
che la decisione impugnata desta comunque non poche perplessità anche per un altro aspetto: l'Ufficio di tassazione ha ammesso, senza alcuna riserva, la deduzione delle “altre spese professionali” fatte valere, sebbene, ad un primo sommario esame, la maggior parte dei costi documentati presenti ben poca connessione con l’esercizio dell’attività professionale della ricorrente e del marito;
che, a mero titolo di esempio, risultano ammesse tutte le spese per la locazione del monolocale che, fino al mese di marzo del 1995, ha funto da abitazione del marito, senza che sia stato spiegato in quale maniera possa ipotizzarsi un suo uso professionale almeno a partire da tale data;
che ancor più dubbia è la connessione con l’attività lucrativa di tutte le spese per l’acquisto di abiti e scarpe (fr. 616.45 nel 1995 e fr. 1’301.15 nel 1996);
che, alla luce di tutti gli aspetti rilevati, che rendono necessari nuovi accertamenti, la Camera ritiene opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché emetta una nuova decisione, dopo avere proceduto agli atti istruttori menzionati;
che, visto l’esito del ricorso, si giustifica di non porre a carico del ricorrente né la tassa di giustizia né le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati nella motivazione della sentenza.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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