AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.183
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00183
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999
in materia di: tasse di diffida e multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ , __________ __________ - e __________ __________ sono comproprietarie della part. n. __________ del Comune di __________;
che pertanto l'Ufficio di tassazione di __________ __________ ha inviato a __________ __________, quale rappresentante delle comproprietarie, il questionario per le indivisioni e le comproprietà;
che, in data 18 febbraio 1999, __________ __________ inoltrava all’autorità di tassazione una istanza di proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione 1999/2000 fino al 31 dicembre 1999;
che l'Ufficio di tassazione concedeva alla contribuente la proroga richiesta, in data 23 febbraio 1999;
che, il 15 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione intimava a __________ __________, quale rappresentante delle comproprietarie della part. n. __________, un richiamo, avvertendo che il termine per l’inoltro del questionario per le indivisioni era scaduto;
che il 25 aprile 1999 __________ __________ ritornava all’autorità fiscale il suddetto richiamo, con la seguente annotazione manoscritta: «wurde verlängert bis zum 31.12.1999! Siehe beiliegende Bestätigung vom 23.02.1999!»;
che il successivo 19 maggio 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, quale rappresentante della comproprietà, una diffida ad inviare il questionario entro dieci giorni, con l’avvertenza che per la diffida stessa sarebbe stata prelevata una tassa di fr. 30;
che, in data 27 maggio 1999, __________ __________ ritornava all’autorità fiscale la diffida in questione, con l’invito ad annullarla, vista la proroga concessa fino al 31 dicembre 1999;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, con decisione del 6 luglio 1999, argomentando che la richiesta di proroga a suo tempo pervenuta all’autorità fiscale si riferiva solo alla partita fiscale personale __________ __________ e non invece alla comproprietà, per la quale continuava pertanto a valere il termine del 31 marzo 1999;
che nel frattempo, con decisione del 16 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione aveva pure inflitto alla contribuente, in qualità di rappresentante della comproprietà, una multa disciplinare di fr. 50;
che un reclamo contro la multa veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 luglio 1999, con la stessa motivazione della decisione relativa alla tassa di diffida;
che, con ricorso del 13 settembre 1999, __________ __________ postula l’annullamento della diffida e della multa, ribadendo di avere chiesto ed ottenuto dall’autorità di tassazione una proroga fino al 31 dicembre 1999 e contestando la tesi dell'Ufficio di tassazione, secondo cui la proroga sarebbe stata chiesta solo per la partita fiscale personale;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
che va anzitutto precisato che è solo la signora __________ __________ ad essere legittimata a ricorrere contro le due decisioni impugnate, essendo infatti a lei personalmente state notificate le decisioni relative alla diffida ed alla multa disciplinare ed essendo stati a suo carico gli obblighi procedurali per la cui violazione ella è stata dapprima diffidata e poi sanzionata;
che gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD);
che la LT del 1994, così come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie e questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPamm.);
che è vero infatti che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”, ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm);
che tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. ..__________ del 13 agosto 1999 in re L.D.);
che il ricorso presentato da __________ __________ il 13 settembre 1999 contro le decisioni dell’UT del 6 e del 27 luglio 1999 è quindi irrimediabilmente tardivo, non essendo il termine di 30 giorni stato sospeso, per le ragioni suddette, dalle ferie giudiziarie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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