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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.181
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00181
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1999
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l' 11 maggio 1998 l' Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, che veniva confermata, dopo audizione del contribuente, con decisione su reclamo del 19 ottobre 1999;
che il 5 maggio 1999 i coniugi __________, patrocinati dall'Ufficio fiduciario __________, presentavano all' Ufficio di tassazione una richiesta di riesame della tassazione IC/IFD 1997-98, contestando la ripartizione delle quote relative alla comproprietà di __________, segnatamente l'attribuzione della quota del figlio __________, tassato separatamente;
che con decisione del 14 giugno 1999 l' Ufficio di tassazione di __________ respingeva la domanda di revisione, argomentando che non verrebbe invocato nessuno dei motivi di revisione previsti dalla legge;
che, assistiti dall'Ufficio fiduciario __________ di __________, i coniugi __________ hanno presentato reclamo, ribadendo che nell'ambito dell'allestimento della notifica di tassazione l'UT sarebbe incorso in un errore circa l'attribuzione delle quote di comproprietà del figlio e del fratello, dando luogo a una doppia imposizione;
che con decisione del 20 agosto 1999 l'UT respingeva il reclamo costatando come i reclamanti non avessero alcun argomento atto a contrastare la decisione dell' Ufficio di tassazione;
che con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dall'Ufficio fiduciario __________, lamentano l'imposizione errata della quota di comproprietà del figlio __________ e del fratello __________, asserendo che si tratterebbe di un errore di calcolo;
che l'UT propone di respingere il ricorso, riaffermando che non sussistono motivi di revisione;
che all'udienza del 26 ottobre 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrando ampiamente il fraintendimento intervenuto in occasione dell'udienza del 28 settembre 1998;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dopo ulteriori contatti con l'autorità fiscale, il giudice, preso atto del malinteso esplicativo verificatosi in occasione dell'audizione del 28 settembre 1998 davanti all'UT, ritiene di dover annullare in ordine la decisione su reclamo del 14 giugno 1999 in materia di revisione e di retrocedere gli atti all' UT per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 giugno 1999 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Autorità di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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