AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.178
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00178
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1999
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 aprile 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ inviava ai coniugi __________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98. In seguito a ripetute richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 1998. Non essendo pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci giorni per adempiere i propri obblighi. I contribuenti impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno 1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997. L'autorità fiscale respingeva un reclamo contro tale diffida con decisione del 14 ottobre 1998, che veniva confermata da questa Camera con sentenza del 4 gennaio 1999.
Nel frattempo e, meglio, il 10 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione aveva tuttavia inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 300 per il mancato inoltro della dichiarazione, che veniva confermata in sede di reclamo con decisione dell’11 gennaio 1999. La multa disciplinare veniva però annullata da questa Camera con sentenza del 15 marzo 1999, poiché, essendo stata contestata con ricorso la diffida in quanto tale, veniva a mancare il presupposto oggettivo della multa, tanto più che al ricorso era stato espressamente riconosciuto l’effetto sospensivo.
1.2.
Il 18 gennaio 1999 i coniugi __________ presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98, alla quale allegavano l'elenco titoli con la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta negli anni 1995 e 1996.
Con decisione del 20 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ respingeva la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta nel 1995, perché tardiva e, meglio, perché presentata oltre tre anni dopo l'anno di scadenza della stessa, vale a dire il 31 dicembre 1995.
Il reclamo, tempestivamente presentato dai contribuenti, veniva respinto con decisione del 9 agosto 1999. L’UT rilevava in particolare che una mera richiesta di proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale, senza che sia fatta menzione dell’istanza per il rimborso della preventiva, non consente al contribuente di appellarsi al principio della buona fede. Osservava inoltre, per quanto concerne i titoli ricevuti a seguito del decesso del padre - i cui dividendi sarebbero stati documentati tempestivamente dalla madre - che ogni erede ha diritto al rimborso in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui egli stesso adempia personalmente le condizioni richieste (art. 58 cpv. 2 OIP), vale a dire inoltri in modo corretto e tempestivamente, contrariamente a quanto si è invece verificato per effetto delle numerose proroghe richieste, la domanda di rimborso. Degli ulteriori motivi addotti nella decisione su reclamo si dirà in seguito per quanto necessario.
Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti si richiamano alla sentenza di questa Camera pubblicata in RDAT -II- 1997, p. 408, consid. 5.1.3., secondo la quale una proroga concessa dall'autorità fiscale in seguito a un'istanza, che indica il periodo di tassazione e l'anno di computo, che non sia limitata alla semplice IC, comporta la validità della richiesta di rimborso presentata dopo il termine stabilito dall'art. 32 LIP.
Rilevano inoltre, con riferimento a DTF 120 I 60 che una giurisprudenza pubblicata non può essere abbandonata senza avvertimento preventivo, quando comporti la perenzione di un diritto. Fanno inoltre valere che, per quanto riguarda i redditi dei capitali ricevuti per successione, essi dovevano essere oggetto di rimborso dell’imposta preventiva a favore del contribuente e non di sua madre e che proprio quei redditi sono stati tassati per la prima volta il 17 luglio 1997 e, in seguito, su reclamo, il 22 giugno 1998 dopo un’audizione avvenuta il 2 aprile.
Avvertono infine che la sentenza di questa Camera del 4 gennaio 1999 non era definitiva e che pertanto non era ancora accertato in modo vincolante il rifiuto di una proroga. Ciò costituirebbe una ragione supplementare per ammettere la tempestività dell’istanza.
2.2.
La Divisione giuridica dell’imposta preventiva dell’Amministrazione federale delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza del Tribunale federale, rileva che non ha senso invocare la violazione del principio della buona fede da parte delle autorità fiscali, in quanto il termine assegnato (30 settembre 1998) scadeva ancora nei tre anni e il suo mancato rispetto è unicamente imputabile al ricorso con cui è stata impugnata la diffida. La Divisione giuridica nega inoltre che vi siano gli estremi della restituzione del termine, i qui ricorrenti non essendo stati impediti nell’esercizio dei loro diritti senza loro colpa. Con riferimento ai titoli ricevuti per successione avverte, dopo aver richiamato le modalità esatte dall’ Ordinanza, che per i redditi maturati dal giorno del decesso al giorno della divisione (1° dicembre 1966) l’istanza avrebbe dovuto essere presentata in comune o per il tramite di un rappresentante comune indicando la quota di ogni erede. Rileva inoltre che all’avv. Solari era stata data telefonicamente il 16 maggio 1997 l’informazione che ogni erede doveva richiedere il rimborso della preventiva in proporzione alla propria quota successoria, senza tuttavia accennare nulla in merito all’istanza comune su modulo S-167. Nemmeno per la successione, conclude la Divisione giuridica, è stata presentata l’istanza comune entro il termine di legge. Di nessun rilievo, infine, per la Divisione giuridica il richiamo alla sentenza cantonale, poiché non era minimamente parola dell’istanza di rimborso, ma unicamente della presentazione della dichiarazione.
2.3.
Il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni propone a sua volta di respingere il ricorso. Dopo aver passato in rassegna la dottrina, il Servizio giuridico rileva che nelle numerose istanze di proroga non è mai stato fatto cenno alla questione del rimborso della preventiva e che comunque anche l’ultima proroga concessa in via del tutto eccezionale fino al 30 novembre 1998 scadeva prima del termine di legge per postularne il rimborso. Avverte infine che l’effetto sospensivo accordato al ricorso contro la tassa di diffida non si estende alla domanda di rimborso dell’imposta preventiva.
2.4.
Con ulteriore scritto del 22 novembre 1999 l’__________. __________, prendendo posizione sulle osservazioni della Divisione giuridica dell’imposta preventiva dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, lamenta di non essere stato avvertito dall’autorità fiscale, in occasione del contatto telefonico avuto, sull’esistenza del modulo S-167 e sull’opportunità, in caso di contestazione sulla devoluzione, di presentare, come consigliato dal p.to 9 delle relative spiegazioni, un’istanza di rimborso provvisoria.
I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP).
Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7 cpv. 4 Reg. cantonale di applicazione della LIP; ASA 24 p. 95; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, p. 24).
3.2.
Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’ imposta (art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione della LIP) Negli anni in cui una tale dichiarazione non deve essere consegnata, l’ istanza è da presentare entro il 31 marzo conformemente all' art. 31 cpv. 3 LIP (art. 4 cpv. 2 Regolamento cantonale di applicazione della LIP).
3.2.1. Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
3.3.2. Nel caso di eredità, se una prestazione colpita dall’ imposta preventiva matura prima dell’ apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell’ imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno (art. 58 cpv. 1 OIP). Se il reddito assoggettato all’ imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell’ autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso dell’ imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste (art. 58 cpv. 2 OIP). Se, alla sua morte, l’ autore della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’ imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e l’ indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione (art. 59 cpv. 1 OIP).
3.3.
La richiesta di rimborso dell'imposta preventiva è quindi regolata autonomamente dalla LIP e non dipende dalla presentazione della dichiarazione fiscale.
Concretamente sono possibili almeno quattro diverse modalità:
§ per ragioni di praticità, la richiesta può essere innanzi tutto fatta valere allegando l'elenco titoli (Modulo 13a / S-164) alla dichiarazione d'imposta;
§ essa può inoltre essere fatta valere indipendentemente dall'invio della dichiarazione d'imposta inoltrando direttamente l’elenco titoli, che non a caso è sottotitolato "Domanda di rimborso dell'imposta preventiva";
§ la domanda di rimborso può inoltre essere fatta valere del tutto autonomamente presentando, per gli anni in cui non viene presentata la dichiarazione d'imposta, il modulo 149 (per l'imposta preventiva 1995, computo 1996, il modulo 149/96);
§ nei casi di successione la domanda può essere fatta valere attraverso il modulo S-167, indicando il nome di tutti gli eredi e degli aventi diritto al godimento e la rispettiva quota successorale in frazioni.
La richiesta di rimborso del 19 gennaio 1999 è quindi stata pacificamente presentata fuori termine, vale a dire quando già era decorso il termine triennale (31 dicembre 1998) dalla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
La ragione della decorrenza infruttuosa del termine per chiedere il rimborso è da ricercare nelle numerose proroghe richieste dai ricorrenti per presentare la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 e nel ricorso contro la tassa di diffida presentata a questa Camera, al quale era stato concesso effetto sospensivo.
4.1.
Il principio della buona fede è fondamentale nei rapporti fra i cittadini come pure nelle relazioni fra lo Stato e i cittadini. Esso rappresenta un diritto del cittadino, tutelato, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti, direttamente dall'art. 4 CF (cfr. J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, p. 256; G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, ad art. 4, p. 27; Weber Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basilea 1983, p. 53; CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re D.). Le infrazioni dello Stato contro tale diritto possono pertanto essere fatte valere mediante ricorso di diritto pubblico.
4.2.
"Der Grundsatz von Treu und Glauben (ist) auch im formstrengen Prozess zu beachten" (DTF 96 I 524). La giurisprudenza del TF, tenendo presente il principio che il giurista applicando le regole di procedura non deve mai dimenticarne la finalità, impone all'amministrazione e all'amministrato certe norme di condotta, valide allorché l'amministrato è coinvolto in una procedura davanti ad un'autorità statale chiamata a prendere una decisione che lo concerne (Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Giurisdizione costituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano 1992, p. 226). Dal punto di vista formale, le sentenze pronunciate in questa materia fanno riferimento al divieto del diniego di giustizia formale, al divieto dell'eccesso di formalismo, al diritto di essere sentiti, ai princìpi della buona fede e della proporzionalità, al divieto di arbitrio (CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re D.)
4.3.
Nel quadro di tale giurisprudenza, alcune decisioni recenti hanno rimproverato allo Stato, come eccessi di formalismo, di sanzionare con l'irricevibilità i vizi di procedura che avrebbero potuto essere sanati per tempo, allorché l'autorità poteva rendersene conto tempestivamente e segnalarli in tempo utile alla parte interessata. E' stato deciso in tal senso con riferimento alla mancanza di sottoscrizione di un ricorso, secondo una prima sentenza nel caso in cui l'autorità si era effettivamente resa conto del vizio (DTF 111 Ia 169), poi secondo una sentenza posteriore in un caso in cui l'autorità poteva e doveva avvedersene (DTF 114 Ia 22). Certo, è difficile stabilire quali vizi possano essere segnalati, in particolare perché, se si tratta di atti da compiere in termini perentori, il merito della controversia è generalmente esaminato dall'autorità di decisione solo dopo la scadenza del termine, sicché si potrà pretendere che l'amministrazione segnali solo i vizi palesi, a meno che l'atto non pervenga all'autorità molto prima della scadenza del termine; bisogna inoltre distinguere se l'amministrato è rappresentato da un professionista o meno (Egli, op. cit., p. 229; CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re D.)
4.4.
In generale, l'autorità non è tenuta ad attirare l'attenzione della controparte sulle norme che essa si accinge ad applicare. Tuttavia, eccezionalmente si può pretendere che informi il cittadino in merito alla norma applicabile, se, in considerazione delle circostanze particolari del caso, questi non aveva motivo di aspettarselo. Il diritto di essere sentito del cittadino gli consente di ottenere questa informazione, per metterlo in condizione di difendersi con cognizione di causa (DTF 115 Ia 94 e 114 Ia 97).
4.5.
Tra i doveri dell'autorità indicati dalla giurisprudenza del TF rientra anche quello di tollerare la riparazione di vizi non essenziali. L'autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio determinate irregolarità. L'idea di fondo è che il cittadino deve sopportare solo le conseguenze di un vizio grave; tuttavia, le soluzioni trovate dipendono in larga misura dalle circostanze particolari di ogni fattispecie, in particolare dalla legislazione, dalla prassi seguita e dalla situazione personale del cittadino (Egli, p. 233 ss.). Il TF ha pertanto ritenuto vizi riparabili a cura dell'interessato o direttamente dell'autorità: l'uso di una lingua straniera (DTF 106 Ia 306); una qualificazione giuridica erronea dell'atto (DTF 111 Ia 78); la designazione inesatta dell'atto impugnato (DTF 102 Ia 94); una motivazione carente ma comprensibile (DTF 96 I 112); conclusioni che si intuiscono dal senso dell'atto giuridico (DTF 102 Ia 92, 101 Ia 36, 99 Ia 360, 93 I 211, in cui una "opposizione" è stata trattata come dichiarazione di appello; in una sentenza del 1977, poi, un ricorso contro una sentenza di prima istanza è stata considerata come diretta implicitamente anche contro la decisione di seconda istanza); il mancato rispetto di formalità molto strette da parte di un non giurista (DTF 101 Ia 433); l'uso di espressioni ingiuriose o sconvenienti; l'assenza di indicazione circa l'identità di un firmatario (DTF 108 Ia 291); l'assenza di procura scritta a favore del rappresentante (DTF 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15); la mancanza della decisione impugnata come allegato al gravame (DTF 92 I 11) (Egli, op. cit., p. 234).
4.6.
Sempre nell'ambito della giurisprudenza sulla correttezza dei rapporti tra autorità e amministrati, il TF ha enunciato il principio che una dichiarazione indirizzata all'autorità deve essere compresa nel senso che, in buona fede, il destinatario deve attribuirle (principio dell'affidamento; DTF 102 Ia 95). Poiché l'amministrazione ha maggiori cognizioni nelle materie che deve abitualmente trattare, bisogna pretendere da parte sua una maggiore diligenza nell'esame degli atti che le sono sottoposti, specialmente quando sono redatti da profani, in modo tale da attribuire loro un senso ragionevole, senza attenersi alle espressioni inesatte utilizzate (Egli, p. 236).
4.7.
Infine, l'autorità deve astenersi da comportamenti equivoci, in particolare conducendo la procedura in un modo illegittimo e atto ad incitare una delle parti a non far valere utilmente i suoi rimedi giuridici (Egli, p. 237).
4.8
Proprio nel quadro dell'imposta preventiva, il Tribunale federale ha riconosciuto che, se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito a una domanda di proroga del termine nella quale vengono menzionati tanto il periodo di tassazione quanto l'anno di computo, omettendo di precisare che la proroga riguarda unicamente la consegna della dichiarazione e non la domanda di rimborso dell'imposta preventiva, essa induce in errore facendo credere che il termine accordato valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima è stata presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA 23 p. 90 ss.).
4.9.
In un recente giudizio (CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re G. e M. Po., pubblicata in RDAT -I- 1995, p. 427 ss., senza menzionare, per errore, che contro la sentenza pendeva ricorso al Tribunale federale) questa Camera aveva poi stabilito che contribuenti che allegano al reclamo una richiesta di invio del modulo per il rimborso dell' imposta preventiva hanno presentato nondimeno una vera e propria istanza di rimborso, per cui l' autorità fiscale non può dichiarare tardiva la richiesta, se non infrangendo il principio della tutela dell' affidamento.
Con sentenza dell’11 novembre 1996 la Suprema Corte federale ha annullato il giudizio cantonale, negando che violi il principio della buona fede l’autorità di tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta dell’autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre non potrebbero in alcun modo dedurre dall’inattività dell’autorità una proroga implicita del termine perentorio di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP, precisando tra l’altro che non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., inedita; inoltre ASA 49 136 consid. 3; sentenza non pubblicata del 15 giugno 1990 nella causa H, riassunta in: Stockar/Hochreutener, Die Praxis der Bundessteuern, 2a parte, vol. 2, n. 28 all'art. 32 LIP). Sempre in quel giudizio, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire anche che la mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta preventiva disattende tuttavia doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l'imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del regolamento cantonale) e, dall'altro, non contiene le informazioni necessarie per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP) (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., in RDAT -I- 1997 p. 561 ss.; v. anche RDAT 1997 -I- p. 406 ss., in particolare consid. 5.1.4., p. 408).
Giustamente la Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nega preliminarmente, nelle proprie osservazioni, che siano dati in concreto gli estremi della restituzione del termine, come pure gli estremi per l'applicazione del principio della buona fede, inteso in senso stretto ("Treu und Glauben"), vale a dire nel senso del rilascio da parte dell'autorità competente di un'informazione erronea che abbia indotto in errore i contribuenti (Soldini, Il principio della buona fede nelle assicurazioni sociali, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 103, nota 4).
5.2.
Il problema è piuttosto quello dell'applicazione del principio della buona fede intesa quale tutela dell'affidamento su cui l'amministrato deve poter contare nei confronti dell'amministrazione ("Vertrauensschutz") o, più precisamente ancora, quale tutela della correttezza cui devono informarsi i rapporti tra amministratori e amministrati e viceversa.
5.3.
A mente di questa Camera non sono dati, nel caso concreto, gli estremi per tutelare l'omissione dei ricorrenti e per ammettere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta su redditi del 1995.
5.3.1. Dall’esame dell’incarto risulta con chiarezza che i ricorrenti si sono preoccupati unicamente di ottenere delle proroghe per l’inoltro della dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98, tralasciando qualsiasi accenno, per non dire dimenticando del tutto la problematica del rimborso dell’imposta preventiva e del termine triennale di prescrizione.
Essi non possono minimamente sostenere di essere stati indotti in errore dall’autorità di tassazione, la quale per altro ha agito in modo proceduralmente ineccepibile concedendo o negando loro le proroghe richieste. In nessun caso l’autorità fiscale ha fornito indicazioni di qualsivoglia natura sul rimborso dell’imposta preventiva, inducendo in qualche modo in errore i contribuenti (cfr. p. es. consid. 4.8.).
5.3.2. D’altra parte, come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 4.9.) non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., in RDAT 1997 -I- p. 561 ss.). Né tanto meno tale incombenza spetta alla Camera di diritto tributario, chiamata ad occuparsi di un ricorso in materia di tassa di diffida, e ciò quand’anche abbia concesso effetto sospensivo al ricorso. A maggior ragione non appena si consideri che tale “obbligo” sarebbe meramente teorico, poiché, in assenza della dichiarazione d’imposta (e dell’elenco titoli che deve esservi annesso), solo il contribuente è a conoscenza dell’esistenza o meno di redditi sottoposti alla trattenuta dell’imposta preventiva.
Per gli stessi motivi i ricorrenti non possono prevalersi dell’effetto sospensivo conferito al ricorso da loro presentato il 13 novembre 1998 contro la tassa di diffida. Diversamente si finirebbe per pretendere dall’autorità giudiziaria doti divinatorie circa l’eventuale esistenza di un diritto al rimborso dell’imposta preventiva nell’ambito di una procedura (amministrativa) indipendente e disgiunta da quella giudiziaria che la occupa.
5.3.3. Né i ricorrenti possono appellarsi, a giustificazione della loro buona fede, alla sentenza di questa Camera del 30 dicembre 1994, pubblicata in RDAT -I- 1995, p. 427, senza menzionare, per errore, che contro la sentenza pendeva ricorso al Tribunale federale. Indipendentemente dall’esito del successivo giudizio del Tribunale federale, che ha annullato la suddetta sentenza cantonale (cfr. consid. 4.9), la decisione dell’autorità giudiziaria cantonale non stabiliva minimamente che bastava chiedere una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta per ottenere automaticamente anche la proroga del termine perentorio stabilito dalla LIP per chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. Il giudizio cantonale si limitava a proteggere in un caso del tutto eccezionale la buona fede di un contribuente non cognito di diritto (tanto meno di diritto fiscale), che aveva sollecitato, senza successo, l’autorità fiscale in tempo utile, presentando reclamo contro la notifica di tassazione, di fargli pervenire un modulo Elenco dei titoli, per poter beneficiare del rimborso inerente l'imposta preventiva.
Un’attenta lettura del giudizio cantonale avrebbe quanto meno dovuto allertare un contribuente di professione avvocato sui rischi in cui sarebbe incorso, se non avesse presentato formale domanda di rimborso nei termini di legge. Avrebbe dovuto, in altre parole, suggerirgli di presentare separatamente dalla dichiarazione d’imposta la domanda di rimborso, sia per l’imposta preventiva trattenuta sui titoli propri sia su quelli provenienti dalla successione, come normalmente fanno i consulenti fiscali al beneficio di proroghe per la presentazione della dichiarazione d’imposta che si estendono oltre il 31 dicembre dell’anno pari.
In simili condizioni non può quindi essere minimamente questione, come invece sostenuto nel ricorso, di una modifica delle condizioni d’esercizio di un diritto stabilita in via giurisprudenziale sorprendendo il contribuente nella propria buona fede.
5.3.4. Si noti, a scanso di equivoci, che la sentenza del Tribunale federale dell' 11 novembre 1996 è stata pubblicata nella stessa rivista (RDAT 1997 -I- p. 561 ss.) e che è addirittura menzionata al consid. 5.1.4. della sentenza in RDAT 1997 -II- p. 408, cui fanno riferimento i ricorrenti.
5.3.5. Ai ricorrenti non giova infine appellarsi, per quanto concerne il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi dei titoli ricevuti per successione, alla richiesta di rimborso presentata dalla madre del ricorrente.
È certo vero che con lettera del 13 giugno 1997 il qui ricorrente comunicava all’Ufficio di tassazione l’avvenuta divisione e che il recupero dell’imposta preventiva sarebbe stato chiesto integralmente dalla madre, ma è altrettanto vero, che, da una nota contenuta nell’incarto, l’autorità fiscale gli ha comunicato telefonicamente che ogni erede avrebbe dovuto chiedere il rimborso per la propria quota, tant’è che la madre ha chiesto il rimborso limitatamente al reddito dei titoli che le sono toccati in sede di divisione. Non avessero disatteso l’obbligo di presentare il modulo S-167, previsto per i casi di successione, indicando il nome di tutti gli eredi e degli aventi diritto al godimento e la rispettiva quota successorale in frazioni, il problema nemmeno si sarebbe posto, tanto più che avevano ancora a disposizione oltre un anno e mezzo per esercitare il proprio diritto adempiendo il dovere d’informazione secondo procedura.
5.3.6. Certo, i ricorrenti lamentano una insufficiente informazione da parte dell’autorità fiscale cantonale in occasione della risposta (telefonica) alla loro lettera del 13 giugno 1997, in particolare l’omissione d’aver attirato la loro attenzione sul modulo S-167 e sul p.to 9 delle relative spiegazioni. Ma quand’anche così fosse stato, nulla avrebbe impedito all’__________. __________ di meglio informarsi sull’esistenza di eventuali moduli, di richiederne l’invio o di ritirarli direttamente presso il competente ufficio, a maggior ragione se si considera il notevole lasso di tempo ancora a disposizione prima della scadenza del termine triennale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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