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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.177
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00177
Lugano 8 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, la moglie __________ e il figlio __________ vivono in casa propria a __________ in via __________ __________, dove sono domiciliati. La famiglia __________ possiede inoltre due dimore secondarie, l'una a __________ e l'altra a __________.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano tra l’altro la deduzione dei costi di trasporto per complessivi fr. 3'648 di media annua.
L'Ufficio di tassazione ammetteva solo parzialmente la deduzione per spese di trasporto, limitandola a fr. 1'600 di media annua (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).
Con tempestivo reclamo del 6 marzo 1998 __________ __________ contestava, tra l'altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta, rilevando che la famiglia non vive tutto l'anno a __________, ma per quattro mesi all'anno a __________ e per due a __________. Faceva inoltre rilevare che questi argomenti erano stati accettati dall' Ufficio di tassazione nel reclamo presentato nel 1995 contro la tassazione del precedente periodo. Faceva inoltre notare di non aver chiesto la deduzione per doppia economia domestica durante il periodo in cui dimora nelle residenze secondarie e non rincasa per il pranzo.
Con decisione su reclamo del 9 agosto 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che la deduzione per spese di trasferta deve essere determinata in base alla distanza tra il domicilio e la sede principale di lavoro.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato dal luogo dell'effettiva dimora al luogo di lavoro in ragione di fr. 3'648 di media annua, come pure la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo limitatamente a 120 pasti all'anno, per un totale di fr. 1440.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
La legge, secondo la sua chiara lettera, riconosce quindi unicamente la deduzione delle spese strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio domicilio. Riconosce così, in linea di principio, come spesa di trasporto necessaria quella per l'uso del mezzo di trasporto pubblico e solo eccezionalmente quella per l'uso del mezzo privato. Necessaria è inoltre la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, p. es. da una dimora secondaria. L'eccedenza di spesa che ne deriva non costituisce una spesa necessaria, ma una spesa voluttuaria di carattere privato. Si noti che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando questo era sito in un'altra località, p. es., in zona rurale, per ragioni di tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.a ed., Coira/Zurigo 1989, p. 82 e s.; Känzig, Wehrsteuer, Basilea 1982, p. 680 e s.).
3.2.
Nel caso di specie, non è controverso che il domicilio del contribuente sia a __________ e il suo luogo di lavoro a __________.
Le spese di trasporto deducibili sono quindi al massimo quelle ammesse dall' Ufficio di tassazione, che le ha calcolate in base a quattro tragitti quotidiani di tre chilometri a fr. 0.60 al chilometri per ca. 220 giorni lavorativi annui.
Le spese eccedenti che il contribuente sopporta quando la famiglia dimora a __________ o a __________ non sono spese necessarie. Esse devono invece essere annoverate tra le spese private non deducibili, in quanto non strettamente necessarie.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. b LT, come pure secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD, sono pure deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio.
La deduzione è ammessa quando al contribuente non è possibile rincasare per il pranzo e non gli viene riconosciuta la spesa per la relativa trasferta (Funk, op. cit., p. 86; Känzig, op. cit., p. 685). La deduzione per il pranzo fuori casa e quella per la trasferta di mezzogiorno non possono in nessun caso essere cumulate.
4.2.
La richiesta di dedurre le spese per il pranzo durante il periodo in cui la famiglia abita nelle residenze secondarie di __________ e di __________ non può essere ammessa per le stesse ragioni per le quali non può essere concessa la spesa di trasferta eccedente. Non solo il ricorrente può rincasare per il pranzo, ma l' Ufficio di tassazione gli ha riconosciuto la relativa spesa per la trasferta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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