AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.175
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00175
Lugano 8 oto0bre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ denunciavano un reddito agricolo accessorio di fr. 1'214,50 di media annua;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 14 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva loro un reddito agricolo di fr. 13'500.- di media annua;
che, con scritto del 20 marzo 1999, i contribuenti si rivolgevano all' Ufficio di tassazione, affermando d'aver ricevuto le rate d'imposta comunali sensibilmente superiori a quelle degli anni precedenti e chiedendo di conseguenza la tassazione IC/IFD 1997-98, che non risultava ancora essere stata notificata;
che, in data 2 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva per raccomandata ai contribuenti copia della notifica del 14 settembre 1998;
che i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 17 aprile 1999, contestando la rivalutazione del reddito da attività agricola;
che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione 9 agosto 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei conguagli d’imposta già il 22 ottobre 1998 (IC 1997) risp. il 22 dicembre 1998 (IC 1998) e che in tal modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano la motivazione della decisione su reclamo, lamentando che l'UT non avrebbe concesso loro la facoltà di essere sentiti e confutando la presunzione dell'avvenuta notifica, poiché il conguaglio e la relativa bolletta non farebbero alcun riferimento alla tassazione;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);
che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
che, in una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;
che, secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);
che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);
che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;
che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);
che per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;
che, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;
che, nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha pagato il conguaglio d’imposta 1997 il 22 ottobre 1998 e il conguaglio 1998 il 22 dicembre 1998, ma ha però reagito solo il 30 marzo 1999, solo dopo avere ricevuto le richieste d'acconto per l'imposta comunale del 1999;
che entrambe bollette di conguaglio indicano testualmente quanto segue: "L'imposta cantonale 1997 (risp. 1998), stabilita in base alla decisione di tassazione (rilievo del red.), risulta dal conteggio a lato, il quale, sul lato destro della bolletta, riporta la data della decisione e l'ammontare dell'imposta dovuta;
che un indugio protrattosi dal primo pagamento del conguaglio oltre cinque mesi non può essere considerato «rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto», tanto più che il ricorrente beneficiava della consulenza fiscale del sindacato e nulla gli impediva di farsi perlomeno spiegare il significato della notifica della tassazione e del conguaglio che ad essa faceva riferimento;
che la censura relativa alla pretesa violazione da parte dell'UT del diritto d'essere sentiti in sede di reclamo è sanata quando il contribuente riprende le argomentazioni già esposte nel reclamo nella procedura ricorsuale davanti alla Camera di diritto tributario, la quale dispone di pieno potere cognitivo (DTF 118 Ib 120 consid. 4b con rinvii; CDT 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 150.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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