AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.173
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00173
Lugano 8 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 settembre 1999
in materia di: IC 97/98 intermedia - IC 99/00
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l’UT esponeva a __________ __________ il reddito del lavoro di fr. 94'984.-, concedendogli tra l’altro la deduzione di legge di fr. 4'300.- dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi e la deduzione per spese di trasporto di fr. 2'070.- (cfr. notifica di tassazione del 26 gennaio 1998, non contestata su questi punti; inoltre decisione su reclamo del 16 novembre 1998). Il 31 maggio 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° agosto 1997, per cessazione dell’attività lucrativa del marito, in cui stralciava il reddito del lavoro e le deduzioni ad esso connesse, esponendo invece il reddito pensionistico e concedendo la relativa deduzione. Il successivo 14 giugno l’UT notificava loro anche la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui veniva loro negata la deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi.
2.1.
Con tempestivo reclamo del 1° giugno 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo contro la tassazione intermedia in materia di IC, chiedendo che venisse loro concessa, conformemente all’art. 32 cpv. 2 LT, una deduzione di fr. 2'520.-, considerato come __________ __________ continui a essere imposto su di un reddito da attività accessoria di fr. 3’210.- di media annua.
Con analogo reclamo del 24 giugno 1999 i contribuenti contestavano su questo punto anche la tassazione ordinaria IC 1999-2000.
2.2.
Con decisione del 9 agosto 1999 l’UT di __________ respingeva il reclamo in materia di tassazione intermedia IC 1997-98, argomentando:
Nella fattispecie in esame con la situazione venutasi a creare con la cessazione d’attività lucrativa del marito, non si ritiene esistano i presupposti (presenza del doppio reddito lavorativo) per la concessione della deduzione.
Tale convincimento è suffragato anche da quando la Camera di diritto tributario ha più volte affermato:
“la deduzione é stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggior costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa”.
Nel caso concreto, l'attività chiaramente accessoria svolta dal marito (capo sezione militare) non è sicuramente tale da generare i costi supplementari sopraccitati.
La situazione di "doppio reddito" nei disposti dei legislativi cantonali che assimilano la rendita AI ad un reddito d'attività lucrativa, é quindi presente solo fino al momento della cessazione dell'attività lucrativa del marito i cui elementi sostitutivi (e quindi di riferimento) diventano la pensione secondo pilastro e la rendita AI.
Vengono quindi a mancare i presupposti di base per la concessione della deduzione richiesta.
Con decisione di pari data l’UT respingeva pure il reclamo in materia di IC 1999-2000, rimandando alla motivazione allegata alla decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter beneficiare della deduzione generale dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi, quantificandola in fr. 2'260.- di media annua (fr. 2'960.- ./. fr. 700.-) e argomentando che dopo la cessazione dell’attività lucrativa da parte del marito le spese supplementari per il mantenimento della famiglia non hanno subito variazioni.
3.2.
Con osservazioni del 17 settembre 1999 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso.
Delle argomentazioni addotte dall'Autorità fiscale verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
per il periodo fiscale in corso base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994) e
per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).;
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La nozione di “elementi del reddito colpiti dalla modificazione” deve essere interpretata in senso largo e comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del contribuente che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo della tassazione intermedia (ASA 1988 152; CDT n. 161 del 3 settembre 1990 in re A. M.), quindi anche l’adeguamento delle deduzioni connesse con l’elemento di reddito che si è modificato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1991, p. 664; Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo, 1997, 2.a ed., p. 494).
4.3.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti fr. 4'300.- (fr. 4'400.- nel periodo fiscale 1999-2000) dal reddito lavorativa che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione , dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro (cfr. anche art. 33 cpv. 2 LIFD e 9 cpv. 2 lett. k LAID, di tenore identico a quello della norma cantonale).
Secondo l'art. 302 LT, in deroga all'art. 32 cpv. 2, e fino al 31 dicembre 2000, la deduzione generale per coniugi con doppio reddito è ammessa anche se un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.
Nel caso in esame, non v’è dubbio che la deduzione generale di cui all’art. 32 cpv. 2 LT sia legata, come emerge dalla lettera stessa della norma, al conseguimento di un reddito lavorativo e rientri quindi, nel caso di tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, nella nozione di elementi di reddito colpiti dalla modificazione.
Pertanto, l’UT doveva forzatamente stralciare la deduzione in contestazione, dal momento che veniva meno la fonte di reddito (attività lavorativa) cui è legata.
5.2.
Deve nondimeno essere esaminato se la deduzione debba essere concessa - e, se del caso, in quale misura - quando continua a sussistere un reddito lavorativo accessorio.
5.3.
Secondo la dottrina, il legislatore distingue tra matrimonio i cui entrambi i coniugi conseguono un reddito e matrimoni in cui uno dei coniugi può occuparsi dei lavori domestici (Aa.Vv. (Reich), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, LAID, Basilea e Francoforte s. Meno, 1997, p. 151) e prevede che la deduzione per coniugi sia concessa solo nei casi in cui entrambi i coniugi lavorano. La deduzione mira infatti a compensare le spese suppletive d'economia domestica abitualmente provocate dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi (cfr. Messaggio sull'armonizzazione fiscale, del 25 maggio 1983, in FF 1983/III, p. 61; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, op. cit., p. 270), ritenuto che, nel caso della legge cantonale, limitatamente al 31 dicembre 2000, un coniuge al beneficio di una rendita AI è parificato a un coniuge che svolge attività lavorativa.
5.4.
Questa stessa Camera, in un suo precedente giudizio, muovendo dalla genesi della normativa e dalla sua ratio, giungeva alla conclusione che, sebbene la LIFD e la LT 1994 non prevedano più esplicitamente che la deduzione cui hanno diritto i coniugi che vivono in comunione domestica, i quali esercitano entrambi un' attività lucrativa, sia calcolata sul minore dei redditi dei coniugi, tale regola deve comunque essere applicata, rilevando testualmente:
“Si pensi, d'altronde, alle conseguenze che avrebbe una diversa interpretazione della disposizione, ora che l'importo delle detrazioni è stato ulteriormente elevato: un coniuge che si limitasse a svolgere un'attività lucrativa accessoria per qualche ora al mese, con un reddito irrisorio avrebbe diritto ad una deduzione pari a quella che spetterebbe ad una coppia in cui entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno e percepiscono redditi proporzionalmente più elevati. Sarebbe chiaramente violato il principio della parità di trattamento” (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re E.&M. L., consid. 5.4).
5.5.
Parrebbe quindi logico spingere oltre il ragionamento e trarre l’ulteriore conclusione che si dovrebbe negare la deduzione a chi si limita a svolgere unicamente un’attività del tutto trascurabile, impropriamente definita accessoria, dalla quale non deriva alcuna spesa suppletiva d'economia domestica, a differenza di quanto accade nel caso di due coniugi apportatori di reddito che svolgono un’attività lavorativa che non può essere definita soltanto accessoria o occasionale.
Tale ulteriore passo non può tuttavia essere compiuto.
Non appena si esamini la Circolare n. 13 del 28 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, cui si conforma anche la prassi dell’autorità fiscale cantonale in materia di imposta cantonale, ci si avvede che la deduzione viene concessa a concorrenza del minore dei redditi dei coniugi, senza ulteriori condizioni. Non ci si pone cioè la questione di sapere quale sia la rilevanza dell’attività svolta, se a tempo pieno o solo parziale, se durante tutto o parte dell’anno, né quale sia l’ammontare del reddito.
D’altro canto, già dal fatto stesso che la deduzione, la cui entità è di fr. 4'400.- nel periodo fiscale in discussione, sia limitata all’ammontare del minore dei redditi, sta a significare che essa viene concessa indipendentemente dalla misura del reddito del coniuge che guadagna di meno e da considerazioni sull’effettiva esistenza di spese suppletive d'economia domestica, per quanto ciò possa porre indurre a interrogarsi sulla compatibilità di una simile prassi con la ratio della deduzione.
Non diversa era in passato la situazione. La deduzione, anche quando la legge presumeva che il reddito inferiore fosse sempre quello della moglie, veniva sempre concessa. L’ammontare del reddito dell’altro coniuge non interessava in quanto tale, ma, se particolarmente esiguo, cioè inferiore all’importo (massimo) della deduzione, fungeva unicamente da limite superiore alla deduzione (Känzig, Wehrsteuer, vol. I, Basilea, 1982, p. 676 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Porza, 1985, p. 190 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 270). Känzig, in particolare, citando la giurisprudenza ginevrina, osserva che “pour activité lucrative il faut entendre toute occupation qui procure un gain, des profits, des bénéfices ou même des prestations en nature … que cette activité soit dépendente, soit indépendante …. “(Känzig, loc. cit.).
In pratica, dal momento che la legge non pone particolari condizioni all’infuori di quella che entrambi i coniugi conseguano un reddito, l’esistenza di spese suppletive d’economia domestica è presunta dal momento che entrambi i coniugi conseguono un reddito imponibile da attività dipendente o indipendente, poco importando se ciò sia in armonia con la ratio che informa la norma.
5.6.
Nella fattispecie la situazione del marito, pensionato che consegue un modesto reddito (accessorio rispetto alla precedente attività professionale), non è diversa da quella del coniuge - di regola, in passato, la moglie - che conseguiva un reddito modesto, persino trascurabile e che beneficiava, almeno fino a concorrenza di tale reddito, della deduzione per coniugi.
Né importa, nel caso in esame, che la moglie del ricorrente sia invalida e non eserciti attività lucrativa, poiché l'art. 302 LT, in deroga all'art. 32 cpv. 2, e fino al 31 dicembre 2000, pone sullo stesso piano del coniuge che lavora il coniuge che beneficia di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.
Ne viene, in conclusione, che, nel caso in esame, il ricorso deve essere accolto. Ai ricorrenti deve quindi essere concessa la deduzione per coniugi fino a concorrenza del minore dei redditi. Va da sé che, venendo di fatto azzerato il minore dei redditi, deve essere stralciata la deduzione per “altre spese professionali”, come d’altronde rilevato dai ricorrenti medesimi.
5.7
Dato l’esito del ricorso non occorre esaminare gli argomenti sollevati nella prima parte della memoria ricorsuale, che per altro si appalesano del tutto inconferenti. Essi non riguardano la presente fattispecie, ma toccano semmai il tema dell’accertamento, a dire dei ricorrenti insufficiente, del reddito degli indipendenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso che ai ricorrenti viene concessa la deduzione per coniugi conformemente ai considerandi (in particolare consid. 5.6.)
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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