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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.170
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00170
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 - 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Anche nel periodo fiscale IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ con decisione del 24 agosto 1998 venivano tassati d’ufficio per gli stessi motivi del periodo precedente. Il relativo reclamo veniva dichiarato irricevibile con decisione del 22 marzo 1999, poiché i contribuenti non avevano dato seguito alla richiesta dell’UT di completarlo e nemmeno alla convocazione fissata dall’autorità fiscale perché potessero esprimersi oralmente.
Con decisione del 27 aprile 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva la domanda in quanto tardiva.
Il 26 maggio successivo il contribuente presentava reclamo contro il diniego della richiesta di ripartizione degli elementi imponibili dei coniugi, spiegando che nel corso del 1998 la moglie ha abbandonato l’abitazione coniugale portando con sé una serie di documenti e spiegando che la causa di divorzio è già giunta allo stadio della discussione finale.
Con decisione del 4 agosto 1999 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo la tardività della richiesta di ripartizione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta decisione, rilevando si essere stato impossibilitato ad agire nei termini di legge, poiché non aveva accesso alla documentazione per asserito dolo della moglie. Osserva inoltre che tutte le pratiche fiscali sono sempre state espletate dalla ex moglie.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LT, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.
Questa Camera ha avuto modo di precisare che la richiesta di riparto deve pervenire entro 30 giorni dall'intimazione dell'ultima decisione di merito, vale a dire, a seconda dello svolgimento della procedura, dalla notifica della tassazione, rispettivamente dalla decisione su reclamo o dalla sentenza della CDT (CDT n. 70/94 del 25 maggio 1994 in re M. e I. D.).
5.2.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LIFD, invece, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono della loro quota nell’imposta complessiva unicamente quando uno di essi è insolvibile. La Legge federale non consente invece ai coniugi, a differenza della legge cantonale, di chiedere la ripartizione degli elementi imponibili entro trenta giorni dalla notifica della tassazione.
5.3.
La domanda di riparto, nel presente caso, è pacificamente tardiva.
5.3.1. Va invero rilevato che le decisioni del 15 marzo risp. del 22 marzo 1999 (entrambe ritirate il 20 marzo) hanno dichiarato irricevibili i reclami presentati contro le notifiche di tassazione IC/IFD 1995-96 risp. 1997-98, il primo, come si è visto in narrativa, per manifesta tardività, il secondo per mancanza di collaborazione nel presentare la necessaria documentazione.
Ne consegue quindi che le notifiche di tassazione del 31 maggio 1996 (IC/IFD 1995-6) e del 24 agosto 1998 (IC/IFD 1997-98) sono cresciute in giudicato e costituiscono le decisioni di merito da cui decorre il termine di trenta giorni per chiedere la ripartizione degli elementi imponibili dei coniugi.
La richiesta pervenuta all'UT soltanto il 27 aprile 1999 è quindi manifestamente tardiva.
5.3.2.
Essa lo sarebbe anche - sia notato a titolo del tutto abbondanziale - nella denegata ipotesi in cui si volesse far decorrere il termine dalla notifica delle decisioni con cui l'UT dichiarava irricevibili i reclamo in materia di IC/IFD 1995-96 e 1997-98.
L’Ufficio di tassazione ha infatti potuto accertare per il tramite della Posta che le due decisioni, spedite per lettera raccomandata, sono state ritirate entrambe personalmente da __________ __________ il __________ 1999, come risulta dalla firma apposta sul registro postale delle raccomandate. Anche in questo caso, quindi, la richiesta, formulata per lettera semplice pervenuta all'UT soltanto il 27 aprile, sarebbe tardiva, poiché il termine sarebbe scaduto il 19 aprile 1999.
5.3.3. A giusta ragione l’UT ha quindi dichiarato irricevibile (per tardività) la richiesta in materia di IC.
5.3.4 Per quanto concerne poi l’IFD, è infine appena il caso di ribadire che una simile possibilità non è nemmeno contemplata dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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