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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.169
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00169
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 agosto 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 14 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98;
che l'11 maggio 1999 la contribuente inviava all'Ufficio esazione e condoni in __________ una fotocopia della notifica di tassazione, sulla quale scriveva che dopo il trasferimento del domicilio da __________ a __________ il 1° gennaio 1996 il suo salario era di molto diminuito, pregando di rettificare la tassazione;
che il 21 luglio 1999 presentava reclamo all' Ufficio di tassazione, richiamado il suo scritto dell' 11 maggio 1999 vergato su una fotocopia della notifica di tassazione;
che il 16 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo respingeva il reclamo;
che con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, facendo presente, da una parte, di aver ritenuto provvisoria la notifica di tassazione del 14 dicembre 1998 emessa senza dichiarazione da parte sua e, dall'altra, di aver reclamato contro la notifica di tassazione già l'11 maggio 1999 e non soltanto il 21 luglio successivo;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, nel caso in esame, il primo scritto con il quale la ricorrente ha manifestato il proprio dissenso verso la notifica di tassazione del 14 dicembre 1998 è quello vergato su una fotocopia della notifica e datato 11 maggio 1999;
che tale scritto può senz'altro essere considerato come un reclamo contro la notifica di tassazione;
che esso è comunque manifestamente tardivo, essendo stato spedito dalla ricorrente quasi cinque mesi dopo aver ricevuto la notifica di tassazione, quindi ben oltre il termine utile di trenta giorni;
che neppure nel ricorso la contribuente invoca uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo;
che, in realtà, dalla motivazione del ricorso emerge che la ricorrente ha frainteso la notifica di tassazione, considerandola alla stregua di un conteggio provvisorio;
che tale motivo è del tutto ininfluente, poiché, a differenza di alcuni altri Cantoni, il Ticino non conosce l'istituto della tassazione provvisoria;
che nemmeno nei casi in cui un contribuente non presenta la dichiarazione o la necessaria documentazione viene emesso un conteggio provvisorio, bensì una tassazione d'ufficio, contro la quale è dato quale unico rimedio il reclamo;
che in simili condizioni la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione del 16 agosto 1999 deve essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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