AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.167
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00167
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 agosto 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 27 agosto 1999, __________ __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________, intimatagli il 19 luglio 1999;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
che, nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 16 luglio 1999;
che, quando un atto dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31 dicembre 1997, in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967 della LSP, che all’art. 169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di un invio raccomandato, non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;
che, in siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che l’intimazione dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n. 16; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 70);
che la stessa giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della citata ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale federale del 24 agosto 1998, n. ./__________), per il fatto che le condizioni generali “servizi postali”, che disciplinano i rapporti della Posta con i clienti, prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un periodo di sette giorni e che gli invii sono considerati non recapitabili se il destinatario non li ritira entro le scadenze previste;
che al ricorrente la tassazione IC/IFD 1995/96 è stata intimata con raccomandata del 16 luglio 1999, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al mittente;
che, dalla ricerca commissionata dall'Ufficio di tassazione a La Posta è risultato che l'invio in questione è stato rimandato al mittente il 27 luglio 1999, in quanto non ritirato;
che, per le ragioni descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata dopo la scadenza dei sette giorni di giacenza e comunque al più tardi il 27 luglio 1999, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque proceduto ad un nuovo invio al contribuente per lettera semplice;
che pertanto il termine di ricorso è scaduto al più tardi il 26 agosto 1999;
che il ricorso del 27 agosto deve allora considerarsi tardivo e conseguentemente irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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