AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.166
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00166
Lugano 8 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 agosto 1999
in materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1969, domiciliata a __________, lavora quale decoratrice presso la ditta __________ di __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente chiedeva una deduzione per spese di trasporto con l’automobile da casa al posto di lavoro di fr. 10'560.- di media annua.
Nella notifica di tassazione del 17 maggio 1999 l'UT le concedeva una deduzione a titolo di spese di trasferta di soli fr. 2’400.- di media annua in relazione all'uso dei mezzi di trasporto pubblici.
L'UT confermava poi l'importo della deduzione con decisione su reclamo del 16 agosto 1999, argomentando che dalla consultazione degli orari delle FART e delle FFS i collegamenti tra __________ e __________ sono particolarmente favorevoli, che non comportano tempi di attesa e che non prolungano oltremodo la durata della trasferta quotidiana.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di poter dedurre dai propri redditi le spese di trasferta necessarie per andare e tornare dal lavoro con l'automobile come chiesto nella dichiarazione d’imposta. Rileva i tempi di percorrenza prolungati richiesti dall’uso del mezzo di trasporto pubblico: partenza alle 06.27 da __________ e arrivo a __________ alle 07.48. Fa inoltre notare di essere tenuta contrattualmente a servirsi della propria automobile su richiesta del datore di lavoro per svolgere le proprie mansioni, ritenuto che le trasferte dal luogo di lavoro le vengono rimborsate.
3.1
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.4.
Al di là delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
4 4.1.
Dall'esame dell'orario ferroviario, risulta che i collegamenti tra __________ e __________ -__________ non sono sempre, a differenza di altri casi, tra i migliori. In effetti, per raggiungere __________ prima delle otto del mattino e, meglio, alle 07.43 occorre partire da __________ con il bus già alle 06.12, con un tempo di percorrenza di un'ora e trentun minuti. Il collegamento successivo, che parte da __________ alle 07.28, è leggermente migliore, poiché implica un tempo di percorrenza di un'ora e quindici minuti, ma permette di raggiungere la stazione di __________ -__________ solo alle 08.43.
La situazione migliora leggermente la sera. L'unico collegamento disponibile, se fa astrazione da quello delle 16.13, è alle 17.42 e consente di raggiungere __________ alle 18.49, in poco più di un'ora.
Il tempo di percorrenza complessivo è di ca. due ore e quaranta minuti, senza considerare la trasferta a piedi dal domicilio alla partenza del bus e dalla stazione al luogo di lavoro e viceversa. Con l'automobile il tempo di percorrenza giornaliero, considerati i collegamenti autostradali che attualmente sono particolarmente favorevoli (galleria __________ -; uscita di __________ -), si situerebbe attorno a un'ora e dieci minuti, ampiamente meno della metà del tempo necessario, nel caso specifico, utilizzando i mezzi pubblici.
Se poi si considera che con i mezzi pubblici occorre cambiare due volte il mezzo (bus da __________ a __________, cambiamento del treno a __________), si deve convenire che l'uso del mezzo pubblico è difficilmente esigibile nelle circostanze concrete del caso, senza che metta conto chinarsi ulteriormente sulla necessità di usare l'automobile per ragioni di lavoro (ritiro e spedizione pacchi alla posta; lavori esterni), come confermato dal datore di lavoro, attivo nel ramo della pubblicità, a questa Camera con lettera del 22 settembre 1999.
4.2.
Secondo l'indicatore delle distanze in uso presso lo stato, la distanza media che separa __________ da __________ è di 38 chilometri.
Le spese annue di trasferta ammontano pertanto a fr. 10'032.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 agosto 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è fissata in fr. 10'032.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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