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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.165
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00165
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 agosto 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1973, celibe, già domiciliato ad __________ ed ora a __________, ha lavorato dal 1° gennaio al 31 gennaio 1995 per una ditta di __________ (GR) e dal successivo 1° febbraio 1995 alla fine del 1996 a __________ presso la __________ __________ di __________. Durante la settimana risiedeva a __________ in uno studio ammobiliato, per la cui locazione versava alla proprietaria un canone mensile di fr. 780.-.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasporto di un importo di fr. 8'640.- di media annua, oltre alle spese di doppia economia domestica di fr. 10'608.-.
Nella notifica di tassazione del 23 marzo 1998 l’UT ammetteva integralmente la deduzione per doppia economia domestica, limitando invece quella per spese di trasporto a fr. 2'800.-.
Con decisione del 9 agosto 1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione per spese di trasporto a fr. 5'600.-.
L'UT propone invece di respingere il ricorso, rilevando d’aver concesso a titolo di spese di trasporto una deduzione di fr. 2'600.- per l’abbonamento generale e di fr. 3'000.- per le trasferte da __________ a __________ e ritorno.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha concesso la deduzione di un importo di fr. 3'500.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale __________ (fr. 3'000.-) per il trasferimento settimanale da __________ a __________ e quello giornaliero da __________ a __________.
Nel ricorso, il contribuente sostiene di percorrere settimanalmente circa 300 chilometri e di essere costretto a recarsi al lavoro con la propria automobile a causa dei turni di lavoro.
5.2.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108). È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame l’UT ha concesso, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera, la deduzione delle spese per l’acquisto dell’abbonamento generale delle FFS per il rientro settimanale. Le due località sono infatti raggiungibili con mezzi pubblici, come risulta dalla consultazione dell’orario ferroviario, in un lasso di tempo che, in relazione al rientro alla fine della settimana, appare ragionevole ed esigibile anche nell’ipotesi meno favorevole.
L’UT ha inoltre concesso al ricorrente una deduzione di fr. 3'000.- per il tragitto quotidiano dalla località in cui risiede durante la settimana al luogo di lavoro e viceversa. __________ dista da __________ una manciata di chilometri, per una percorrenza complessiva massima giornaliera per l’andata e ritorno di dieci – quindici chilometri. Tenuto conto dello svolgimento del lavoro a turni, di una durata lavorativa annua di 48 settimane di cinque giornate lavorative e di un costo chilometrico di fr. 0.60, si giustificherebbe un’ulteriore deduzione di soli fr. 2'160.-.
La deduzione supplementare ammessa dall’UT tiene infatti conto anche di eventuali spese supplementari che il ricorrente potrebbe sopportare occasionalmente ed eccezionalmente per raggiungere più agevolmente il proprio domicilio dalla stazione di __________ senza far capo a mezzi pubblici e viceversa.
La deduzione concessa dall’UT al ricorrente di complessivi fr. 5'600.- di media annua per spese di trasporto appare, tutto ben considerato, del tutto esente da critiche.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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