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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.160
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00160
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 30 luglio 1999
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ -__________, __________. __________. __________. __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 nel termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ inviava loro un richiamo in data 15 aprile 1999;
che i contribuenti chiedevano allora una proroga del termine, che veniva concessa fino al 30 giugno 1999;
che, scaduto anche tale ulteriore termine senza che la dichiarazione fosse stata inoltrata, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 15 luglio 1999, diffidava i contribuenti ad adempiere i loro obblighi entro 10 giorni, avvertendoli che per la diffida sarebbe stata prelevata una tassa di fr. 30;
che, in data 21 luglio 1999, i coniugi __________ scrivevano all’autorità di tassazione, rinviando la diffida appena ricevuta e spiegando di avere ottenuto una proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale nel Cantone di domicilio fino al 30 settembre 1999;
che l'Ufficio di tassazione, considerando la suddetta lettera quale reclamo contro la tassa di diffida, emetteva in data 23 luglio 1999 una decisione, con cui respingeva il gravame e concedeva una nuova proroga fino al 30 settembre 1999;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il . __________ __________ - postula l’annullamento della tassa di diffida, argomentando di avere già chiesto una nuova proroga prima che gli fosse intimata la diffida e di avere poi ricevuto indietro dall’autorità di tassazione la stessa lettera unitamente alla diffida, in quanto avrebbe omesso di indicare il proprio numero di controllo sull’istanza di proroga;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
che la tassa di diffida altro non è che una tassa che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
che nel caso in esame non risulta essere mai pervenuta la lettera che il ricorrente pretende di avere inviato già il 1° luglio 1999 all’Ufficio di tassazione e che gli sarebbe poi stata ritornata perché mancante dell’indicazione del numero di controllo, unitamente alla diffida;
che non è del resto provato, da parte del ricorrente, né l’invio della lettera del 1° luglio né il ricevimento della lettera con cui gli sarebbe stato richiesto di emendare la propria precedente istanza, in quanto mancante dell’indicazione del numero di controllo;
che ci si chiede inoltre per quale ragione, se così fosse, il ricorrente abbia inviato la seconda lettera, il 21 luglio 1999, di nuovo senza indicare il proprio numero di controllo;
che, in simili circostanze, la diffida con la relativa tassa di fr. 30 va senz’altro confermata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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