AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.159
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00159
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 luglio 1999
in materia di: imposta cantonale 97/98 e imposta comunale 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ veniva assoggettato alla sovranità fiscale del Canton Ticino a decorrere dal 18 aprile 1996, poiché aveva preso dimora da quella data nel Comune di __________;
che egli viveva nondimeno alternativamente durante parte dell'anno nel Comune di __________ __________ nel Canton Grigioni;
che egli si annunciava partente dal Comune di __________ per la fine di aprile del 1998 (cfr. certificato di dimora del Comune di __________) e si annunciava al Comune di __________ dal 1° maggio successivo (cfr. lettera del 3 febbraio di __________ __________ all'Ufficio esazione e condoni);
che la tassazione ordinaria IC 1997-98, valida dal 1° gennaio 1997, che viene posta a fondamento anche della tassazione comunale di __________, è stata stabilita sulla base della decisione di riparto intercantonale del Canton Grigioni del 12 giugno 1997 valido dal 1° gennaio 1997, in cui parte del reddito netto imponibile, determinato secondo la legislazione tributaria grigionese, viene attribuito a quel Cantone (fr. 22'600.-) e parte al Canton Ticino (fr. 31'088.-) ;
che nella tassazione ordinaria IC 1997/98, notificata il 23 febbraio 1998, il reddito netto imponibile veniva stabilito, in applicazione della Legge tributaria ticinese, in fr. 31'827.-;
che il reclamo presentato dal contribuente il 6 maggio 1998 veniva dichiarato tardivo con decisione su reclamo del 25 gennaio 1999;
che il 15 marzo 1999 l'UT notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98 per fine assoggettamento (partenza dal Cantone), con effetto dal 1° maggio 1998;
che il reclamo presentato contro la stessa veniva respinto con decisione su reclamo del 9 agosto 1999, in cui si spiegava sostanzialmente al contribuente che il suo assoggettamento alla sovranità fiscale ticinese (e, di riflesso, a quella comunale di __________) doveva essere intera come continuativa fino alla data della sua partenza, poiché il reddito assoggettato alla sovranità fiscale ticinese corrispondeva alla sola parte di reddito realizzata in Ticino, conformemente a quanto stabilito dall'autorità fiscale grigionese nella decisione di riparto del 12 giugno 1997;
che il 31 luglio 1999, prima della notifica della decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia, il contribuente inviava a questa Camera una lettera del seguente tenore:
"Prego trovare lettere da tassa, che una problema.
Abbiamo scritto e telefonato ma che sempre niente comprensione.
Per la periodo 1.1.98 - 30.8.99 abbiamo abitato in __________ __________ o __________ e pagato tassa qui.
Prego telefonare Signor __________ e chiarificazione";
che di fronte a questo scritto difficilmente comprensibile, questa Camera ha chiesto al contribuente di precisare quale decisione intendesse contestare mediante ricorso, segnatamente se intendesse contestare il conteggio d'imposta del Comune di __________ del 30 aprile 1999 allegato al "ricorso";
che il termine impartito al contribuente per chiarire l'oggetto della contestazione è rimasto inevaso;
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente (art. 227 cpv. 2 1.a frase LT);
che se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria d'irricevibilità (art. 227 cpv. 2 2.a frase);
che nel caso in esame lo scritto del 31 luglio 1999 non soddisfa minimamente i requisiti di un ricorso;
che, per quanto si dirà in seguito, si può comunque fare astrazione dall'assegnare al contribuente un termine per emendare il ricorso con comminatoria d'irricevibilità;
che infatti nella misura in cui il ricorso dovesse contestare la decisione su reclamo del 25 gennaio 1999 in materia di IC 1997-98 o la notifica di tassazione del 30 aprile 1999 del Comune di __________ relativa all'imposta comunale 1998 (1° gennaio - 30 aprile), esso sarebbe manifestamente tardivo in quanto presentato, senza valido motivo a giustificazione del ritardo, ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 227 cpv. 1 per ricorrere contro la decisione su reclamo in materia di imposta cantonale e dall'art. 299 cpv. 1 per reclamare contro la notifica dell'imposta comunale;
che inoltre lo scritto del 31 luglio 1999 non può essere rivolto contro la decisione su reclamo in materia di IC - tassazione intermedia dal 1° maggio 1998 per partenza dal Cantone, poiché a quel momento la stessa non esisteva ancora;
che a titolo puramente abbondanziale si osserva che il contribuente è del tutto malvenuto a contestare l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale e comunale dopo il 1° gennaio 1998;
che in effetti dagli atti emerge chiaramente la sua radiazione dal registro dei dimoranti nel Comune di __________ il 30 aprile 1998;
che d'altra parte egli stesso scriveva all'Ufficio esazione e condoni di essersi annunciato al Comune di __________ dal 1° maggio successivo (cfr. lettera del 3 febbraio 1999), pacifica essendo la dimora alternativa nel Canton Grigioni a __________ __________;
che d'altronde appare incontrovertibile la motivazione dell' Ufficio di tassazione di __________ esposta nella (successiva al "ricorso") decisione su reclamo del 9 agosto 1999 (tassazione per fine assoggettamento dal 1° maggio 1998);
che infatti il contribuente è stato imsposto in Ticino (e a __________) durante tutto il periodo in cui è rimasto annunciato a Brissago, senza soluzione di continuità, unicamente sui redditi conseguiti in Ticino (cfr. decisione di riparto del Canton Grigioni del 12 giugno 1997);
che altrimenti egli avrebbe dovuto essere imposto in Ticino solo per la durata effettiva della sua presenza (allestendo un numero rilevante di tassazioni intermedie in virtù della sua dimora alternativa in due cantoni), ma sul reddito qui conseguito, riportato a dodici mesi, ovvero su un reddito praticamente doppio (o pesino di più) rispetto a quello impostogli;
che non può quindi essere in nessun caso questione di doppia imposizione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, il ricorso viene evaso dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico, poiché la presente causa, non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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