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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.155
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00155
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ non presentava la dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98 nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata, una successiva proroga fino al 30 giugno 1998 e una multa disciplinare.
L'UT di __________ si vedeva pertanto costretto a tassare d'ufficio la contribuente. Le esponeva pertanto in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 56'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 18 gennaio 1999).
Il 9 marzo 1999 __________ __________ presentava reclamo all' Ufficio di tassazione, affermando di non averlo potuto presentare prima, poiché attendeva dalla Cassa cantonale di compensazione l'estratto degli stipendi percepiti a causa di malattia.
Con decisione del 31 maggio 1999 l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.
Con il presente, ricorso datato 19 luglio 1999 ma spedito per lettera raccomandata il giorno successivo, __________ __________ contesta la decisione su reclamo, asserendo d'aver interposto reclamo in ritardo causa assenze per lavoro e "non avendo esattamente la cognizione del tempo". Lamenta inoltre che non le sarebbe stata data la possibilità di essere sentita.
All'udienza del 6 settembre 1999, la ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice in relazione alla tardività sia del reclamo sia dello del 19 luglio 1999 a questa Camera, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Il giudice attira nondimeno l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di formulare domanda di condono. L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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