AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.154
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00154
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 200 in media annua per liberalità ad enti di pubblica utilità;
che, con scritto del 22 luglio 1998 all’autorità di tassazione, dichiaravano di completare la loro dichiarazione fiscale, domandando la deduzione dei contributi (fr. 1’100 nel 1995 e fr. 1’000 nel 1996) versati nel periodo di computo a “__________ __________ __________ __________ ”, quale giornale di partito, senza scopo di lucro;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98 e la tassazione intermedia a partire dal 12 dicembre 1997, per cessazione dell’attività lucrativa della moglie, con due decisioni del 19 ottobre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione per liberalità solo nella misura di fr. 587 in media annua, escludendo in tal modo il contributo al settimanale __________;
che i contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 17 novembre 1998, argomentando che i giornali politici sono notoriamente deficitari e che sarebbe logico riconoscere le liberalità ai giornali di partito allo stesso modo in cui si riconoscono quelle di cui beneficiano i partiti stessi;
che l'Ufficio di tassazione respingeva i reclami con decisioni del 21 giugno 1999, nelle quali osservava che la gestione del “__________ __________ __________ ” avviene in base a criteri commerciali e che comunque il giornale è nato prima del Partito di cui è portavoce;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ ripropongono la richiesta di poter dedurre le liberalità a favore de “__________ __________ __________ __________ ”, essendo quest’ultimo l’organo di un partito politico;
che, per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33;
che una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT);
che la deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva, ma rappresenta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212);
che, come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche;
che, a tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995;
che, poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità;
che i ricorrenti ritengono di avere diritto alla deduzione citata, per avere effettuato tre versamenti, per complessivi fr. 2’100, a favore dell’editore del __________ “__________ __________ __________ __________ ”, cioè della __________ __________ e di __________ (__________) __________ nel 1995 e della __________ __________ __________ nel 1996;
che la semplice circostanza che tali società non godano dell’esenzione fiscale quali enti di pubblica utilità basta a giustificare la decisione dell’autorità di tassazione;
che, comunque, l’editore di un settimanale, sia pure legato ad un partito politico, non rientra in nessun caso nel novero degli enti di pubblica utilità;
che, infatti, come ha ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, è dato un fine di esclusiva pubblica utilità, quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato (DTF 114 Ib 277 consid. 2b, 113 Ib 7 consid. 2b; RDAT 1997 I n. 17t consid. 3.4 e riferimenti, 1992 II n. 2t consid. 4.1, ancora riferito all'art. 15 cpv. 1 lett. 1 della legge tributaria ticinese, del 28 settembre 1976 [vLT]; Balthasar Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschaft- und Schenkungssteuer, tesi, Zurigo 1987, p. 80 e segg.; Marco Greter in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, ad art. 23 LAID, n. 31);
che viene dunque richiesto l'adempimento cumulativo di una condizione oggettiva, ossia lo svolgimento di un'attività che serva alla collettività e al benessere pubblico, e di una condizione soggettiva, giusta la quale il perseguimento di un simile scopo deve avvenire in modo disinteressato (Markus Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in: ASA 58 p. 468);
che ciò significa che l'ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e grazie all'importante sacrificio dei suoi membri (Georges Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, tesi, Tolochenaz 1992, p. 118 e segg. con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali);
che di regola il carattere di esclusiva pubblica utilità viene negato quando lo scopo viene perseguito, ovvero quando l'attività viene gestita secondo criteri commerciali o, quanto meno, quando tale attività non si pone in un rapporto adeguato con il perseguimento dello scopo di pubblica utilità (cfr. Trümpy, op. cit., p. 97 s.; inoltre Reich, op. cit., p. 473 s., segnatamente la dottrina maggioritaria ivi citata che diverge dall'opinione dell'autore espressa nella nota a piè di pagina n. 41);
che da questi casi vanno tuttavia distinti i casi in cui la gestione commerciale non mira a massimizzare il profitto, ma piuttosto a fornire prestazioni a prezzi modici, grazie ad esempio alla ri-nuncia del personale a una retribuzione adeguata o ai sacrifici di terzi (Trümpy, op. cit. p. 98);
che la perdita dell’esenzione fiscale a causa dell’esercizio di attività economiche è d’altra parte giustificata in dottrina anche con il principio per cui l’imposizione non deve influenzare la concorrenza (Reich, op. cit., pp. 474 e 488 ss.; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF 49/1994 p. 304);
che la libertà di commercio e di industria, garantita dall’art. 31 Cost. fed., esige infatti che se un ente di pubblica utilità opera sul mercato quale concorrente, deve essere messo dal punto di vista fiscale nelle stesse condizioni concorrenziali degli altri soggetti economici: è evidente infatti che, se un’impresa è esentata dalle imposte, tale circostanza le permette di offrire le proprie prestazioni a condizioni più vantaggiose, ma ciò compor-ta un vantaggio dal profilo concorrenziale nei confronti degli altri concorrenti (STF del 13 aprile 1983 inedita, citata da Reich, op. cit. 489);
che, a tale proposito, la nuova legge esclude espressamente che gli «scopi imprenditoriali» possano essere considerati di utilità pubblica;
che è indubbio che, a prescindere dai risultati economici effettivamente conseguiti, la pubblicazione del __________ __________ costituisca un’attività condotta secondo criteri commerciali, tanto più che, come ha opportunamente rilevato l'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, il “__________ ” è nato ben prima della __________ __________ - che dottrina e giurisprudenza dominanti, ma anche la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni, escludono del resto che gli stessi partiti politici perseguano scopi pubblici o di pubblica utilità (Yersin, Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in ASA 58 p. 106 e autori citati; Greter, op. cit., ad art. 23 LAID, n. 30; Circolare n. 12 dell’AFC dell’8 luglio 1994), per il fatto che ogni partito, preso individualmente, difende le proprie concezioni della società, mira ad ottenere il potere e a far sì che il maggior numero di propri membri raggiunga le funzioni più importanti (Yersin, op. cit. p. 107);
che il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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