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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.153
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00153
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 98 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ , in precedenza limitatamente assoggettato all’imposta nel Cantone quale proprietario di sostanza immobiliare, è divenuto illimitatamente imponibile a partire dal 1° gennaio 1998, quando ha trasferito il domicilio dall’ a __________;
che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con effetto a partire dal 10 aprile 1997, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in fr. 24’000 e le altre rendite in fr. 36’000 in media annua;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 gennaio 1999, argomentando che «non è chiaro in qual modo sono state già tassate le mie pensioni e la mia sostanza in __________»;
che, con decisione del 14 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione riduceva il periodo di assoggettamento all’intero 1998, mentre confermava il calcolo del reddito intrapreso in sede di tassazione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che sia stralciato il reddito della sostanza, valutato in fr. 24’000 dall’autorità di tassazione, per il fatto che il suo capitale di risparmio non ha fruttato alcun reddito ma è semplicemente aumentato di valore;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, in tutti i casi in cui vi è un passaggio dall’assoggettamento illimitato a quello limitato o viceversa, cessa l’assoggettamento e inizia di nuovo in diverse condizioni;
che, per tale nuovo assoggettamento, il computo dell’imposta deve essere effettuato non in base ai fattori fiscali del periodo di computo ordinario, bensì secondo quelli della tassazione nel presente: è il caso, per esempio, della persona fisica che trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all’estero, ma conserva la proprietà di un immobile situato in Svizzera o la partecipazione ad un’attività aziendale in Svizzera (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 4 ad art. 7 DIFD, p. 114);
che, tuttavia, in una sentenza in cui ci si riferiva al caso inverso di un contribuente passato dall'assoggettamento limitato a quello illimitato, si è affermato che non si giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non per quegli oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano per effetto dell'acquisto del domicilio (CDT n. ..__________ del 14 aprile 1995 in re W.S., con riferimento a Känzig, op. cit., p. 115);
che, nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha ricavato le informazioni circa il reddito della sostanza dalla documentazione che il ricorrente aveva allegato, a suo tempo, alla domanda di domicilio presentata alla Sezione degli stranieri;
che, infatti, in quell’occasione, il ricorrente aveva dichiarato di percepire redditi annui di circa 60’000 franchi, composti da una pensione statale di circa fr. 38’000 e da interessi su fondi, titoli e capitale depositati in banche olandesi, per il resto;
che a tale dichiarazione sono allegate attestazioni bancarie del 1997, relative al valore della sostanza mobiliare a quel momento;
che il ricorrente non ha tuttavia mai inoltrato un elenco titoli con la relativa documentazione allegata;
che, del resto, si deve ritenere che la documentazione relativa ai redditi mobiliari del 1998 sarà inoltrata solo insieme alla dichiarazione fiscale 1999/2000, che non risulta ancora agli atti;
che manca quindi ogni presupposto per stabilire la misura del reddito della sostanza da includere nella tassazione 1998;
che si giustifica quindi di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché proceda ad accertare i redditi della sostanza effettivamente percepiti nel 1998 ed emetta una nuova decisione;
che, per queste ragioni, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali e, d’altra parte, non si concedono ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché proceda ad accertare i redditi della sostanza effettivamente percepiti nel 1998 ed emetta una nuova decisione
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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