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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.151
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00151
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
, __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, nato nel 1947, coniugato, domiciliato a __________, svolge l'attività d’esperto d'auto per la __________ Assicurazioni e ora per la __________ Assicurazioni;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 chiedeva la deduzione delle spese di trasposto con l'automobile in ragione di fr. 8'000.- di media annua;
che nella notifica di tassazione del 10 novembre 1997 l' Ufficio di tassazione ammetteva una deduzione per spese di trasporto di fr. 1'100.- di media annua, calcolata in base a un tragitto giornaliero di circa quattro chilometri dal domicilio di __________ al luogo di lavoro a __________;
che con tempestivo reclamo del 20 novembre 1997 il contribuente faceva presente che per ragioni di lavoro egli è tenuto a recarsi due o tre volte la settimana nell'ufficio di __________ e a pranzare fuori casa;
che con decisione del 14 giugno 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che le spese di trasporto supplementari per l'uso del veicolo privato durante il lavoro (missioni esterne) sono per legge a carico del datore di lavoro;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente l'aumento della deduzione per spese di trasporto, affermando che i costi di trasporto gli venivano corrisposti, quando era nell'ufficio di __________, a partire da __________ e quando era in quello di __________ a partire da __________ e che quindi le trasferte, due volte la settimana, a __________ erano a suo carico; lamentando inoltre di non poter più produrre una dichiarazione in tal senso, poiché nel frattempo la __________ ha cessato l'attività;
che l'UT rinunciava a esprimersi sul ricorso;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva dell'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), quando non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso;
che in tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata: per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il chilometro per l’automobile;
che non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO);
che tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.);
che lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari);
che, quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni, cioè di luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4);
che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO);
che se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405);
che quindi, questa Camera ha confermato che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti, trattandosi di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.);
che, nel caso in esame, su richiesta del giudice, il ricorrente ha prodotto copia della lettera d'assunzione da parte della __________ del 28 giugno 1971, una copia della condizioni interne di lavoro, la fotocopia di alcuni rapporti giornalieri di lavoro (distinte spese) e una dichiarazione dell'ex-agente generale dell'ora disciolta __________;
che da tutti questi atti emerge con tranquillante certezza che il luogo di lavoro del ricorrente era in linea di principio a __________, e almeno una volta alla settimana, il mercoledì, a __________ presso l'ufficio dell'agente generale signor __________;
che le spese di trasferta gli venivano rimborsate dalla __________ a partire dal luogo di lavoro, rispettivamente da __________ o da __________, come si evince quanto meno implicitamente dalla documentazione prodotta in questa sede e in particolare dalle condizioni interne di lavoro e dalle distinte spese;
che in simili condizioni al ricorrente va riconosciuta la deduzione delle spese di trasporto quotidiane dal domicilio al luogo di lavoro principale e a quello secondario;
che in via di valutazione si può ammettere per equità che il ricorrente abbia svolto il proprio lavoro per sette decimi pari a ca. 160 giorni partendo da __________ e per tre decimi pari a circa 70 giorni da __________;
che, da un lato, la deduzione per spese di trasporto deve essere quantificata tenendo conto, di una distanza, conformemente all’Indicatore cantonale delle distanze, di 4 km da __________ a __________ e di 26 km tra __________ e __________ per un costo al km di fr. 0,60;
che, dall’altro, tali distanze vengono percorse solo due volte al giorno per recarsi al lavoro e per rientrare al domicilio, ritenuto che al ricorrente è stata concessa la deduzione intera per doppia economia domestica per il pranzo fuori casa;
che pertanto la deduzione per spese di trasporto va elevata da fr. 1'100.- a fr. in fr. 2'952.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 giugno 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 3'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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