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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.149
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00149
Lugano 13 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, coniugato, nato nel 1960, domiciliato a __________. __________, ha lavorato nel corso degli anni 1995-96 per l'impresa di costruzioni __________ __________ di __________. Presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 ha tra l’altro chiesto la deduzione a titolo di spese professionali dei costi di trasporto per complessivi fr. 3'980 di media annua, comprensivi dei costi delle trasferte effettuate per conto del datore di lavoro nel corso del 1995.
L'Ufficio di tassazione ha ammesso solo parzialmente le deduzioni chieste dal contribuente e, meglio, nella misura di fr. 2'600 di media annua (cfr. notifica di tassazione del 26 ottobre 1998).
Con tempestivo reclamo del 24 novembre 1998 __________ __________ __________ contestava, tra l'altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta, rilevando che il suo luogo di lavoro dipende dai cantieri sui quali deve recarsi.
Con decisione su reclamo del 24 maggio 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che la deduzione per spese di trasferta deve essere determinata in base alla distanza tra il domicilio e la sede principale del datore di lavoro.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________, assistito dal Sindacato __________ __________ __________ di __________, ripropone la richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato dal domicilio al luogo effettivo di lavoro.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.1.1. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.1.2. Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.1.3. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
3.2.
Non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
3.3.
Questa Camera ha così già avuto modo di decidere che, quand'anche si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro (cfr. CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re C.C.).
Questa ha poi confermato che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.). Va nondimeno precisato che in quel caso il ricorrente era dipendente di un'impresa di pulizia con sede nello stesso comune ove egli era domiciliato e di cui deteneva pure, assieme a suo padre e a eventuali terzi parte delle azioni. Luogo di domicilio e luogo di lavoro, dal quale venivano intraprese quotidianamente le trasferte nei diversi posti in cui doveva essere svolto il lavoro, coincidevano quindi.
3.4.
Nell'edilizia invece, il contratto collettivo di lavoro (cfr. Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel Cantone Ticino, ed. SEI, 1° gennaio 1999) disciplina in maniera precisa, da un lato le indennità di trasferta (supplemento orario e rimborso per l'uso dell'autovettura, risp. della motocicletta e del ciclomotore) e, dall'altro, il tempo di viaggio dal punto di raccolta al cantiere e ritorno (per i primi trenta minuti non sono riconosciute indennità, oltre i trenta minuti il tempo di viaggio viene remunerato come tempo di lavoro).
Da questa normativa, segnatamente da quella relativa al tempo di viaggio, risulta che il luogo di lavoro può variare a seconda del cantiere cui il lavoratore è attribuito e che esso non coincide necessariamente con la sede della ditta, bensì con il punto di raccolta al cantiere stabilito, secondo le necessità, dal datore di lavoro. Fino a questo punto collettore le spese di trasporto devono quindi essere considerate spese professionali deducibili; a partire da questo punto invece ogni trasferta che il lavoratore deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, sui vari cantieri dei committenti, deve essere indennizzata, conformemente a quanto esposto nei considerandi precedenti, dal datore di lavoro.
Innanzitutto non è chiaro cosa abbia inteso il datore di lavoro nella dichiarazione dell'11 giugno 1999, in cui si afferma che il dipendente ha usato quotidianamente la sua vettura per spostarsi sui vari cantieri di lavoro e, meglio, se l'uso quotidiano della vettura sia riferito al tragitto per recarsi al punto di raccolta (che potrebbe, ma non necessariamente deve coincidere con la sede della ditta) o a trasferte comandate dal datore di lavoro da un cantiere all'altro durante il corso della giornata e quindi indennizzabili.
Né risulta dagli atti su quali cantieri abbia lavorato il ricorrente negli anni di computo 1995-96 e quali fossero i rispettivi punti di raccolta.
In simili condizioni appare necessario retrocedere gli atti all'UT per nuova decisione dopo aver espletato il necessario complemento d'istruttoria, dando al ricorrente facoltà d'esprimersi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1999 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuovo giudizio, dopo complemento istruttorio (consid. 4).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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