AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.147
Data decisione, Autorità: 27.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00147
Lugano 27 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: lic. jur. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ era proprietaria della part. n. __________ RFD di __________ nonché, in comproprietà con la sorella __________, della part. n. __________.
1.2.
Il piano regolatore (PR) di __________, adottato dal Consiglio comunale il __________ 1976 ed entrato in vigore con l’approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all’ampliamento delle scuole elementari di Solduno. Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva che con l’entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta un’espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496), nella quale veniva peraltro stabilito che la data del 7 luglio 1978 dovesse essere vincolante non solo per la determinazione dell’indennità ma anche per la decorrenza degli interessi dovuti.
1.3.
In seguito all’approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte le particelle, all’infuori della n. __________ e della n. __________, le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all’espropriazione formale delle particelle n. __________ e __________, negava ogni indennità per il vincolo temporaneo, mentre stabiliva un’indennità di fr. 1’143’300.- per l’espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1’341’780.- per l’espropriazione della part. n. __________.
1.4.
Il Tribunale cantonale amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una indennità di fr. 370.- al mq per l’espropriazione materiale delle part. n. __________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione formale. Oltre all’indennità per l’espropriazione materiale erano concessi interessi compensativi ad un tasso variabile dal 4 al 6.5% a partire dal 7 luglio 1978. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale amministrativo sia dal Comune di __________ sia dalle sorelle __________, il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l’indennità stabilita per l’espropriazione materiale, mentre riduceva quella per l’espropriazione formale a fr. 50.- al mq.
La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 14 agosto 1998, contestando che gli interessi compensatori versati in aggiunta all’indennità per l’espropriazione materiale costituiscano reddito della sostanza.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 31 maggio 1999, argomentando che gli interessi in questione costituirebbero una remunerazione del capitale proveniente dall’espropriazione.
Nelle sue osservazioni del 3 settembre 1999 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di respingere il ricorso.
L’autorità di tassazione ha ritenuto che gli interessi versati alla ricorrente in aggiunta all’indennità per l’espropriazione materiale costituiscano reddito della sostanza immobiliare. La ricorrente ritiene per contro che essi siano parte integrante dell’indennità stessa, con la conseguenza che dovrebbero essere tassati allo stesso modo dell’indennità, la quale è stata assoggettata all’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI).
4.2.
Per gli artt. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
4.3.
Come già detto in narrativa, il Tribunale federale, nella sua prima sentenza relativa all’espropriazione da cui sono state interessate le sorelle __________, aveva fatto risalire il decorso degli interessi compensatori alla data dell’entrata in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo all’espropriazione materiale, riformando in tal senso la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, che aveva considerato determinante la data dell’inoltro formale della causa davanti al Tribunale d’espropriazione (__________1979). Così si esprime, a tale proposito, l’Alta Corte, nella propria motivazione: «non va infatti dimenticato che l’ente pubblico acquista i diritti derivanti dal vincolo pianificatorio al momento stesso della sua entrata in vigore, per cui esso si trova nell’identica situazione dell’espropriante formale che abbia chiesto ed ottenuto l’immissione in possesso, la quale, secondo il diritto espropriativo federale, fa nascere la pretesa agli interessi (art. 76 cpv. 5 LEspr)» (DTF 112 Ib 512 consid. 4).
4.4.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per confutare l’argomentazione della ricorrente, che vorrebbe che gli interessi in questione fossero considerati semplicemente una parte dell’indennità di espropriazione.
Come si vede, è infatti stato lo stesso Tribunale federale a spiegare la natura di tali interessi, assimilandoli espressamente a quelli che riceve chi è assoggettato ad un’espropriazione formale caratterizzata dall’anticipata immissione in possesso.
Dal momento in cui entra in vigore la limitazione della proprietà costitutiva di espropriazione fino a quello in cui l’espropriato riceve l’indennizzo, possono infatti trascorrere diversi anni. Il versamento degli interessi serve appunto a compensare la perdita dell’uso del bene espropriato per tale lasso di tempo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art. 76).
4.5.
Partendo da questa premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera – dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
La ratio di tale trattamento fiscale si ricava dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo di Zurigo. Secondo tale Corte, in caso di compravendita, se l’alienante effettua la propria prestazione prima dell’acquirente, trasferendo la proprietà dell’immobile ma riservandosi di ricevere solo in un momento successivo il prezzo, il valore di quest’ultimo è diminuito e di conseguenza, per il calcolo dell’utile da assoggettare all’imposta sugli utili immobiliari, il valore di alienazione deve essere ridotto (cfr. anche Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 229). A tale riduzione del prezzo di compravendita nominale si può tuttavia rinunciare se l’alienante riceve un controvalore per la propria prestazione anticipata, sotto forma per esempio di interessi. Infatti, dal punto di vista economico, tale interesse è un compenso per la perdita del reddito del contraente che effettua la prestazione anticipata (StE 1987 B 24.1 n. 1 e giurisprudenza citata).
4.6.
Il Tribunale federale, in un caso ticinese, in cui si pronunciava peraltro su ricorso di diritto pubblico, ha già avuto modo di affermare che il descritto modo di trattare gli interessi espropriativi non è arbitrario (STF del 15 ottobre 1991 in re T./B.).
4.7.
Ne consegue che la tesi su cui si fonda la decisione impugnata deve essere confermata.
Non si può d’altronde non chiedersi se non manifesti una certa insostenibile coerenza la tesi ricorsuale, che porta alla conclusione che gli interessi dovrebbero essere inclusi nel valore di alienazione, al momento del calcolo dell’IMVI. La ricorrente non ha infatti certamente manifestato la stessa opinione al momento in cui si trattava di assoggettare all’imposta speciale le indennità espropriative in quanto tali. Qualora il ricorso fosse stato accolto, avrebbe verosimilmente dovuto essere avviata pertanto una procedura di contravvenzione per sottrazione dell’IMVI.
5.1.
Secondo dottrina e giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, art. 21 DIFD, n. 6, p. 228; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 238). Quando il sorgere della pretesa e il pagamento del credito avvengono in due periodi di computo diversi, il relativo reddito può essere conteggiato una sola volta (DTF 92 I 291 c. 2a).
5.2.
Non mette conto disquisire in questa sede circa il momento in cui si possa ritenere acquisito il reddito costituito dagli interessi espropriativi. In primo luogo, si deve rilevare che prima della sentenza del Tribunale federale, che ha quantificato in modo definitivo l’esistenza e l’ammontare dei crediti di cui si tratta, era di fatto impossibile assoggettarli all’imposta sul reddito, non essendone possibile se non una stima approssimativa. In secondo luogo, sarebbe comunque spettato alla ricorrente dichiararli: se volesse rimediare ora ad una omessa dichiarazione ai fini delle tassazioni dei periodi precedenti, rimarrebbe aperta solo la strada delle procedure di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione fiscale.
Come si vede, sebbene, per effetto della progressività delle aliquote, l’onere fiscale complessivo che ne deriva sia molto elevato, tuttavia le modalità di imposizione scelte dall’autorità di tassazione sono le sole praticabili. Fondandosi il versamento degli interessi sulla sentenza del Tribunale federale del 1994, non possono evidentemente essere invocate le disposizioni concernenti la prescrizione del diritto di tassare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster