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Numero d'incarto: 80.1999.146
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00146
Lugano 13 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________ sono domiciliati a __________ __________, ma la moglie lavora in Italia, dove gestisce un negozio di alimentari;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 12 ottobre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 30’420 per l’IC e fr. 35’020 per l’IFD, considerando tuttavia, ai fini dell’aliquota, un reddito all’estero di fr. 60’000 in media annua;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo dell’11 novembre 1998, contestando l’inclusione dei redditi esteri nel calcolo dell’imposta;
che, al termine di un’audizione tenutasi il 23 aprile 1999, le parti sottoscrivevano un verbale del seguente tenore:
«in rappresentanza del contribuente il sig. __________ il quale si riconferma nel reclamo per quanto concerne la tassazione del reddito estero determinante ai fini dell’aliquota. L’autorità fiscale fa rilevare che il modo di procedere in sede di tassazione dev’essere riconfermato in quanto conforme alle norme vigenti in materia.
Per quanto concerne la determinazione del reddito estero, tenuto conto della documentazione presentata (modulo 740), si decide di comune accordo di definire lo stesso in fr. 15’000.– netti annui.
Tutti gli altri dati della tassazione vengono riconfermati»;
che l'Ufficio di tassazione, con decisione del 31 maggio 1999, accoglieva dunque in parte il gravame, riducendo l’aliquota in base all’accordo verbalizzato;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono nuovamente che l’imposta sia calcolata senza includere i redditi conseguiti in Italia dalla signora __________, invocando la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica;
che, a tale proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
che, per gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;
che, in virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28);
che, in una sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a __________ __________) ed è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385);
che tale soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi;
che il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva»;
che la Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione contiene una norma analoga:
«Se un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione»
(art. 24 cpv. 3 CDI I CH);
che, infatti, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma, in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", la Svizzera può tener conto degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F.D.T.);
che il principio tratto dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale rimane applicabile anche alla luce di tale norma convenzionale (Menétray, loc. cit.);
che, anche in tempi più recenti, questa Camera ha pertanto confermato il principio per cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile 1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338);
che non è d’altronde pertinente il riferimento, contenuto del ricorso, alla sentenza del 31 luglio 1997, con la quale questa Camera avrebbe «statuito che il cumulo dei redditi, prodotti in Stati diversi, non può essere ammesso quando uno dei due coniugi consegue il reddito nell’altro stato contraente»;
che quest’ultima sentenza si riferisce infatti ad un caso ben diverso, ove si trattava di definire le aliquote applicabili ai contribuenti frontalieri assoggettati all’imposta alla fonte;
che, nel caso citato, si trattava di verificare i principi sul calcolo dell’imposta alla fonte dei frontalieri, alla luce di un accordo sottoscritto nel 1985 fra Italia e Svizzera;
che la genesi di tale accordo può così essere brevemente riassunta:
• fino al 1984, ci si fondava sulla presunzione che portatore del reddito familiare fosse il marito, con la conseguenza che, in particolare, l’aliquota per coniugati (con deduzione per figli a carico) era riservata al frontaliere marito, indipendentemente dal fatto che la moglie all’estero svolgesse o meno un’attività lucrativa, mentre alla frontaliera moglie era applicata l’aliquota per celibi (senza deduzione per figli a carico);
• nell’anno fiscale 1985, sono stati recepiti anche nella disciplina dell’imposta alla fonte due princìpi del diritto fiscale svizzero – quello del cumulo dei redditi dei coniugi e quello dell’aliquota comprensiva anche dei redditi esteri –, con la conseguenza che i frontalieri sono stati imposti con un’aliquota commisurata non solo al proprio reddito conseguito in Svizzera ed assoggettato a tassazione alla fonte, ma anche ai redditi all’estero, in particolare del coniuge colà attivo;
• l’applicazione dell’aliquota per doppi redditi ai frontalieri con coniuge attivo all’estero aveva dato luogo a numerose contestazioni ed era stata quindi oggetto di discussione fra le autorità svizzere e italiane preposte all’applicazione dell’Accordo italo-svizzero relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, che hanno potuto appianare la controversia interpretativa sollevata da parte italiana in merito all'imposizione dei frontalieri: la soluzione concordata dalle parti contraenti è consegnata nel verbale dell'8-9 luglio 1985, in cui si legge che «i criteri cumulativi di tassazione di cui sopra non saranno applicati nei confronti della coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo e ciò a decorrere dal 1.1.1986» (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.);
• dando applicazione concreta alla soluzione concordata dalle delegazioni dei due Stati contraenti l’8-9 luglio 1985, il Canton Ticino ha ripristinato le tabelle in vigore fino al 1984, escludendo l’applicazione delle aliquote per doppi redditi ai contribuenti con coniuge che svolge attività lucrativa all’estero;
che è dunque chiaro che tale accordo esplica i propri effetti nel limitato settore dell’imposizione alla fonte dei lavoratori frontalieri residenti in Italia;
che, peraltro, anche senza considerare gli effetti di tale accordo internazionale, va ricordato che, nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all’imposta alla fonte, vige la regola secondo cui si tiene conto dell’accresciuta capacità contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: infatti, la regola dell’aliquota globale, prevista dall’art. 7 LIFD, non si applica nel caso delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ma solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto all’art. 91 LIFD;
che le aliquote per doppi redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l’art. 1 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [OIFo]): il lavoratore il cui coniuge lavora all’estero beneficia cioè della – più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l’accresciuta capacità contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi;
che la Commissione per l’armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale o di un frontaliere, che vive all’estero, eserciti a sua volta un’attività lucrativa a titolo principale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. p. 34);
che, in altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di verificare le affermazioni dei contribuenti circa l’attività del coniuge all’estero;
che, nel presente caso, essendo i ricorrenti domiciliati nel Canton Ticino e come tali soggetti all’imposta con la procedura ordinaria e non alla fonte, deve essere categoricamente escluso che essi possano invocare una regola prevista per la tassazione dei frontalieri assoggettati alla ritenuta dell’imposta alla fonte;
che il loro ricorso è conseguentemente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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