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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.138
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00138
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 giugno 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Effettuato il conto finale da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, risultava uno scoperto di fr. 18’677.10.
Con atto pubblico del 16 luglio 1998, __________ __________ vendeva la propria quota di comproprietà dell’immobile in questione a __________ __________, al prezzo di fr. 64’500.
Inoltrando la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, l’alienante precisava di avere pagato, per l’acquisto del fondo, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche l’importo dei crediti rimasti scoperti, per evitare che nei confronti del nipote __________ fosse emesso un attestato di insufficienza di pegno.
Notificandogli la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava l’utile in fr. 8’501 e l’imposta in fr. 4’080,50. Dal valore di alienazione di fr. 64’500 aveva infatti dedotto la metà del valore di aggiudicazione (fr. 55’000) e spese di acquisto per fr. 999.
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 26 maggio 1999, nella quale negava che il suddetto versamento rientrasse nel novero dei costi deducibili dall’utile immobiliare ed osservava che si trattava piuttosto di una liberalità a favore del nipote.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT 1994).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
3.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994). Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri (art. 130 LT). Dal canto suo, il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT).
Date queste premesse il calcolo effettuato dall'UT appare del tutto corretto e non presta il fianco a critiche di sorta.
È certo che una migliore e meno affrettata concertazione dell'acquisto dell'immobile in via d'aggiudicazione tra acquirenti e istituto di credito, avrebbe suggerito ben altra soluzione e, meglio, quella di aggiudicarsi l'immobile per l'intero ammontare del credito garantito da pegno immobiliare. Ciò avrebbe avuto quale conseguenza un valore d'acquisto superiore, che avrebbe azzerato l'utile immobiliare. Senza considerare che, qualora, per denegata ipotesi la cognata dovesse vendere l'immobile, per la quota parte acquistata in via di aggiudicazione dovrà denunciare a sua volta un valore d'acquisto di fr. 55'000.-.
L'impostazione scelta dal ricorrente e eventuali malintesi con la banca al momento dell'acquisto esulano dall'esame della presente fattispecie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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