AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.136
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00136 80.99.00144
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 giugno 1999
in materia di: IC 93/94 - IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: __________. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 9 ottobre 1995 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1993-94 in cui esponeva al contribuente un reddito aziendale di fr. 6'000.- e un reddito d’altra fonte di fr. 3'600.- di media annua, conformemente ai dati forniti dal contribuente medesimo;
che la tassazione è stata nuovamente notificata all’interessato il 27 febbraio 1997 a seguito della decisione del 12 febbraio 1997 del Giudice di pace di __________ in materia di rigetto dell’opposizione;
che il contribuente ha presentato reclamo in tempo utile il 28 marzo 1997, contestando il reddito d’altra fonte;
che il reclamo è stato respinto con decisione del 17 maggio 1999, in cui si afferma che la tassazione si fonda sui dati dichiarati dal contribuente medesimo;
che il 12 maggio 1997 veniva notificata al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli veniva esposto d’ufficio un reddito d’altra fonte di fr. 40'000.- di media annua, perché non aveva dato seguito, nonostante richiamo, diffida e multa disciplinare, all’invito di presentare la dichiarazione d’imposta;
che il contribuente presentava reclamo il 19 giugno 1998, contestando in particolare il reddito d’altra fonte;
che il reclamo veniva dichiarato irricevibile il 24 maggio 1999, poiché il contribuente non avrebbe comprovato, malgrado inviti e convocazioni, la manifesta erroneità della valutazione d’ufficio dell’UT;
che con tempestivi ricorsi del 21, risp. 30 giugno, __________ __________ chiede l’annullamento delle suddette decisioni su reclamo;
che il ricorrente è stato nel frattempo posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, alla luce del certificato medico da lui prodotto a sostegno di un’istanza di proroga;
che da detto certificato medico appare infatti che da anni il contribuente non è in grado di gestire con coerenza e senso la maggior parte dei suoi obblighi amministrativi;
che per questo motivo e, meglio, l’incapacità del contribuente, medicalmente attestata, di gestire coerentemente i propri affari, si giustifica, nonostante che il reclamo in materia di IC/IFD 1995-96 sia stato dichiarato irricevibile, di entrare nel merito delle contestazioni sollevate nei ricorsi;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in occasione dell’udienza dell’8 ottobre 1999, dopo discussione, si è convenuto di fissare il reddito imponibile al netto delle deduzioni per il periodo fiscale 93/94 in fr. 7'500.-- di media annua e per il periodo 95/96 in fr. 9'600.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 maggio 1999 (IC/IFD 1993-94) e del 24 maggio 1999 (IC/IFD 1995-96) sono riformate nel senso che il reddito imponibile, al netto delle deduzioni, viene stabilito per il periodo fiscale 93/94 in fr. 7'500.- di media annua e per il periodo 95/96 in fr. 9'600.-.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
All'__________. __________ __________, patrocinatore del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, viene concessa un'indennità di patrocinio di fr. 300.-.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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