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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.129
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00129
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 23 novembre 1998, inviata per lettera raccomandata, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava al signor __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 83’524 (fr. 85’024 per l’IFD) e la sostanza imponibile in fr. 718’994;
che il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, con scritto del 17 febbraio 1999, contestando la commisurazione del reddito aziendale;
che, con decisione del 10 maggio 1999, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ argomenta che gli sarebbe “sfuggito” il tempestivo reclamo contro la tassazione, a causa della situazione famigliare particolarmente delicata, e chiede che il reddito aziendale sia ridotto;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all’autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall’intimazione della stessa, e l’art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, nella fattispecie, al contribuente la tassazione è stata intimata non per posta semplice bensì per raccomandata, in data 23 novembre 1998;
che, quando un atto dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31 dicembre 1997, in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967 della LSP, che all’art. 169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di un invio raccomandato, non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;
che, in siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che l’intimazione dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n. 16; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 70);
che la stessa giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della citata ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale federale del 24 agosto 1998, n. 5P.275/1998), per il fatto che le condizioni generali “servizi postali”, che disciplinano i rapporti della Posta con i clienti, prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un periodo di sette giorni e che gli invii sono considerati non recapitabili se il destinatario non li ritira entro le scadenze previste;
che al ricorrente la tassazione IC/IFD 1997/98 era stata intimata con raccomandata del 23 novembre 1998, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al mittente;
che, per le ragioni descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata dopo la scadenza dei sette giorni di giacenza, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque proceduto ad un nuovo invio al contribuente per lettera semplice;
che il reclamo del 17 febbraio 1999 deve allora considerarsi manifestamente tardivo e conseguentemente irricevibile;
che, d’altronde, il ricorrente non adduce alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad invocare una generica “situazione famigliare particolarmente delicata”, che avrebbe distolto la sua attenzione dalla decisione dell’autorità fiscale;
che, a mero titolo abbondanziale, va comunque fatto notare al ricorrente che la tassazione, che egli contesta, si fonda su un’accurata ricostruzione dell’utile alla luce della cifra d’affari, cui si aggiunge un utile relativo alla cessione – intervenuta negli anni 1992 e 1993 ma non dichiarata – di apparecchi (giochi elettronici);
che, se anche questa Camera potesse entrare nel merito del gravame, non potrebbe dunque riconsiderare la tassazione del ricorrente in base alla semplice affermazione che l’utile sarebbe «stato aggiornato dal tassatore semplicemente tenendo conto del coefficiente medio delle aziende del ramo»;
che il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l’IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l’IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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