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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.127
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00127
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
e __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________ -__________, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
che, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro dapprima un richiamo (14 aprile 1999) e quindi, con decisione del 19 maggio 1999, una diffida raccomandata, che prevedeva il pagamento di una tassa di fr. 30;
che un reclamo dei contribuenti contro la diffida veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 28 maggio 1999;
che, con scritto del 7 giugno 1999, inviato alla Camera di diritto tributario e redatto in lingua tedesca, i contribuenti contestano nuovamente la diffida e la relativa tassa, adducendo una malattia del loro fiduciario;
che, in data 9 giugno 1999, la Camera di diritto tributario ha attribuito loro un termine di quindici giorni per confermare la volontà di ricorrere contro la suddetta decisione su reclamo – traducendo in tal caso il gravame – o per ritirarlo, in considerazione delle scarse probabilità di accoglimento dello stesso;
che, con lettera del 17 giugno 1999, i ricorrenti scrivono testualmente:
«Egregi Signori,
Abbiamo riservato vostra lettera da 9 giugno 1999
Concernente: la dichiarazione delle imposte è arrivato tropi tardi.
Motivo: Nostro fiduciario era malato qualche tempo, perciò ha ritardate nostro dichiarazione delle imposte
La prego di prender nota per Sua informazione»;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dallo scritto del 17 giugno 1999 si evince la volontà dei ricorrenti di mantenere il ricorso, nonostante gli avvertimenti, contenuti nella lettera loro inviata in data 9 giugno 1999, circa la tassa di giustizia minima e il probabile esito del ricorso;
che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
che nel caso in esame è pacifico che i ricorrenti, non hanno presentato la dichiarazione fiscale cantonale 1999/2000 e che non hanno chiesto all’autorità una proroga del termine, invocando quale giustificazione la malattia del fiduciario incaricato di redigere la dichiarazione stessa;
che la diffida – e di conseguenza anche la relativa tassa di fr. 30 – è pertanto senz’altro giustificata, essendo il 19 maggio 1999 abbondantemente scaduto il termine per l’inoltro della dichiarazione;
che la tassa di giustizia e le spese processuali – già limitate al minimo stabilito dalla legge – sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 130.–, sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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