AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.126
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00126
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 5’400 per figli agli studi, con riferimento al loro figlio , iscritto alla Scuola di informatica “ __________ ” di __________;
che, notificando loro la tassazione IC 1997/98, con decisione dell’8 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la suddetta detrazione solo nella misura di fr. 3’000;
che, con reclamo del 2 luglio 1998, i coniugi __________ chiedevano che la deduzione fosse ammessa nella misura di fr. 5’400, come già nel precedente periodo fiscale;
che, nel corso di un’udienza dinanzi all’autorità di tassazione, quest’ultima spiegava ai contribuenti che essi non avevano diritto neppure alla deduzione minima per figli agli studi, perché il corso seguito dal loro figlio non raggiungeva la durata minima di due anni richiesta dalle disposizioni applicabili e perché costituiva un corso di perfezionamento post-scolastico;
che, con decisione del 10 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione riformava pertanto a svantaggio dei contribuenti la tassazione impugnata, stralciando la deduzione per figli agli studi;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di deduzione di fr. 5’400, contestando, in primo luogo, che il corso frequentato dal figlio __________ nell’anno scolastico 1996/97 costituisse un corso di perfezionamento, e, in secondo luogo, che la durata dello stesso sia stata inferiore al semestre;
che, ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati»:
che il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art.
• fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
• fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
• fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone;
che il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto;
che, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio;
che, infatti, trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell'8 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni);
che, dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che le ragioni per cui l’autorità avrebbe negato la deduzione per figli agli studi sono due: la durata del corso, inferiore ai due semestri, e il carattere dello stesso, definito «di perfezionamento post-scolastico»;
che quest’ultimo argomento è chiaramente confutato dai ricorrenti, che osservano come il figlio si sia iscritto al Corso di informatica-lingue-commercio della Scuola __________ dopo avere frequentato, senza peraltro conseguire il diploma, la scuola di commercio presso il medesimo istituto;
che il figlio poteva quindi ancora considerarsi, a ben vedere, in formazione, nonostante precedenti insuccessi scolastici;
che, quanto alla durata, si tratta di un normale corso a tempo pieno, sull’arco di un anno scolastico (settembre-giugno), che corrisponde cioè ad un corso di due semestri;
che il decreto precedentemente citato – così come, del resto, la giurisprudenza – non richiede che la durata di due semestri sia successiva all’inizio del periodo fiscale, ma unicamente che il corso, frequentato da un figlio che è agli studi il giorno determinante, si protragga per almeno due semestri;
che, se così non fosse, si dovrebbe estendere - non solo nel presente caso, ma in ogni caso in cui viene richiesta la deduzione per figli agli studi - la verifica delle condizioni per la concessione della detrazione di cui si tratta almeno ad un intero anno dopo il periodo di computo, cosa difficilmente comprensibile in un sistema fiscale fondato sul calcolo del reddito sulla base del biennio precedente;
che il ricorso è pertanto accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 maggio 1999 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 5’400 per figli a carico.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster