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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.119
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00119
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 30 giugno 1998 l' Ufficio di tassazione di Locarno notifica all'alienante la tassazione sugli utili immobiliari, in cui l'utile imponibile veniva determinato in fr. 95'000.- sottraendo dal valore dell'alienazione di fr. 420'000.- costi d'investimento, consistenti unicamente nel valore del precedente acquisto, per fr. 325'000.-.
Con decisione su reclamo del 27 aprile 1999 l' Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva integralmente la deduzione dei costi d'acquisto documentati dal contribuente e parzialmente la deduzione delle migliorie e, meglio, in misura di fr. 35'545.-. L'imponibile scendeva così da fr. 95'000.- a fr. 55'775.-.
(fr. 18'260.-), della ditta __________ che ha sostituito i serramenti
(fr. 15'000.-) e della ditta __________ che ha curato l'installazione degli impianti sanitari (fr. 14'662.-).
L'UT ha rinunciato a esprimersi al riguardo.
In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 l'UT, presa visione della documentazione fotografica prodotta con il ricorso, da cui emerge in modo chiaro l'ampiezza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ha dichiarato di aderire al ricorso e di ammettere la deduzione a titolo di costi di miglioria delle fatture __________, __________ e __________.
Deve infine essere rilevato che, per quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
L'esito del ricorso consente di fare astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia. Non si assegnano comunque ripetibile, poiché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se fosse stata trasmessa da tutto principio una documentazione più dettagliata, in particolare la documentazione fotografica concernente l'entità dell'intervento edilizio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1999 è riformata a' sensi del considerando 4 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emanazione del nuovo conteggio d'imposta.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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